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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39614/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili (Di Paola e Lo Monaco) impugnavano la sentenza d'appello che aveva revocato le statuizioni civili a loro favore nei confronti di Marcello Fava perché la Corte d'appello aveva ritenuto il reato a carico di Fava estinto per prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado, a seguito del riconoscimento di attenuanti (art. 8 d.l. 152/1991 e attenuanti generiche) e del prevalere delle attenuanti sulle aggravanti. Le parti civili deducevano la violazione dell'art. 578 c.p.p., sostenendo che, anche se la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di primo grado, l'art. 578 autorizzerebbe il giudice d'appello a decidere sui capi civili. Separatamente, l'imputato Di Maria impugnava la conferma della condanna chiedendo assoluzione o, in subordine, esclusione dell'aggravante e ricalcolo della pena; successivamente è risultato deceduto.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art. 578 c.p.p. è norma di stretta interpretazione e si applica solo quando la causa estintiva (prescrizione o amnistia) è sopravvenuta rispetto alla sentenza di condanna di primo grado, cioè quando la condanna precedente può ritenersi "valida" e la prescrizione è intervenuta dopo. Se invece la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, anche se rilevata in appello a seguito di una diversa valutazione del regime circostanziale o del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, il giudice d'appello deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado: l'art. 578 c.p.p. non può essere applicato in tali casi. Conseguentemente, i ricorsi delle parti civili sono stati rigettati (le statuizioni civili sono state revocate) e le parti civili condannate alle spese; quanto a Di Maria, essendo intervenuto il decesso, la posizione è stata definita con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato, senza esame dei motivi relativi alla sua impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Quando nei confronti dell'imputato é stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili

    La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: si applica solo se la causa estintiva (prescrizione o amnistia) è sopravvenuta rispetto alla condanna di primo grado; se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili devono essere revocate

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Principio di accessorietà delle statuizioni civili alla condanna penale: normalmente il giudice decide sulla domanda risarcitoria solo in presenza di una condanna; l'art. 578 costituisce un'eccezione a questo principio

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Disciplina l'impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento; distinta dall'art. 578 e applicabile quando è la parte civile ad impugnare

  • art. 8 d.l. 152/1991

    Norma richiamata nel caso per il riconoscimento di una specifica attenuante (dissociazione); il diverso riconoscimento di questa attenuante in appello ha inciso sul calcolo della prescrizione

  • principio costituzionale e giurisprudenza costituzionale

    La Corte costituzionale ha confermato che l'art. 578 è un'eccezione stretta al principio di accessorietà; la sentenza costituzionale citata ha ribadito che il giudice dell'impugnazione può decidere sugli interessi civili solo se esiste una valida condanna del grado precedente alla quale è sopravvenuta la causa estintiva

Massime di principio

  • L'art. 578 c.p.p. permette al giudice d'appello o alla Cassazione di decidere sui capi civili solo quando la causa estintiva (prescrizione o amnistia) è intervenuta dopo una condanna di primo grado validamente pronunciata
  • Se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, anche se rilevata in appello per effetto di una diversa valutazione delle circostanze, le statuizioni civili adottate in primo grado devono essere revocate
  • Le parti civili che vogliono contestare in Cassazione la diversa valutazione del giudice d'appello (ad es. sul riconoscimento di attenuanti o sul bilanciamento con aggravanti) devono devolvere tale questione al giudice di legittimità; altrimenti il giudice di legittimità si conforma al principio che la revoca delle statuizioni civili è dovuta quando la prescrizione si colloca a 'monte' della condanna
  • La parte civile che subisce la revoca delle statuizioni civili a causa di prescrizione anteriore alla condanna può comunque agire nella sede civile per ottenere il risarcimento o la restituzione
  • La morte dell'imputato estingue il reato e comporta, di regola, l'annullamento senza rinvio delle impugnazioni penali relative al reato estinto, con esclusione di ulteriori approfondimenti sui motivi penali

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