Cassazione Civile, Ordinanza n. 34097/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione del P.M. avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Con il primo motivo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo del decreto all'ufficio affari civili della Procura. Con il secondo motivo ha censurato il mancato rilievo dell'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del Tribunale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la decorrenza del termine per l'opposizione e la conseguente declaratoria di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso difettasse dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente a determinarne l'inammissibilità. Ha poi osservato che, comunque, le doglianze erano inammissibili anche nel merito: il Tribunale aveva accertato che il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite annotazione "a visto PM" nel fascicolo, reputando equipollente tale modalità di comunicazione purché idonea a garantire l'effettiva conoscenza. L'opposizione, proposta quasi due anni dopo, era quindi tardiva rispetto al termine di 30 giorni; inoltre risultava comunque proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha confermato inoltre che non vi era luogo a spese, sia perché il ricorrente era un ufficio del P.M., sia perché l'intimato non aveva svolto difese. Ha infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale con proposta del relatore e definizione accelerata del ricorso.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamati come parametro della comunicazione del provvedimento, ma ritenuti suscettibili di modalità equipollenti purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del destinatario.
termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.
applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche in difetto di comunicazione o notificazione, con decorrenza dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle forme tipiche, purché l'atto sia entrato nella sfera di effettiva conoscibilità del destinatario.
- Quando un provvedimento decisorio non sia stato comunicato o notificato, l'impugnazione resta comunque soggetta al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- La deduzione di mere difficoltà organizzative interne dell'ufficio non è idonea a escludere la conoscenza del provvedimento né a giustificare la tardività dell'impugnazione.
- Per i ricorsi dichiarati inammissibili, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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