Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8244/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lopez impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari, della sua condanna per rapina aggravata commessa in concorso, lamentando: (i) vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva per non essere stata eseguita una perizia antropometrica atta a comparare i tratti del ricorrente con quelli ripresi dalle immagini di videosorveglianza; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., per presunta carenza della contestazione dell'uso di arma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata esecuzione di una perizia non costituisce elemento idoneo a fondare un ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., poiché la perizia è un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non rientra nella nozione di "prova decisiva" di cui all'art. 495, comma 2 c.p.p.; inoltre la Corte territoriale aveva fornito motivazione sufficiente, richiamando confronti di abbigliamento, tratti somatici e tatuaggio. Sul secondo motivo ha escluso l'errore: l'aggravante per uso di arma si considera integrata anche quando l'arma sia un giocattolo purché non immediatamente riconoscibile come tale e sia stata percepita come arma dalla vittima; inoltre la pluralità di persone integrava l'aggravante prevista. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00. Sentenza resa il 16 novembre 2021 con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)

    stabilisce i casi di ricorso per cassazione; la Corte ha interpretato che la mancata perizia non rientra fra i vizi denunciabili come omissione di una prova decisiva ai sensi di questa norma

  • art. 495 cod. proc. pen., comma 2

    la norma si riferisce alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività; la Corte ha richiamato tale criterio per escludere che la perizia sia una prova decisiva ai fini del ricorso in cassazione

  • art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1

    disciplina l'aggravante per l'uso di armi nella rapina; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante anche quando l'arma è un giocattolo non immediatamente riconoscibile come tale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    norma richiamata per il trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; è citata come base procedurale per il modo di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una perizia di parte o dell'istruttoria non costituisce di per sé motivo di cassazione salvo che si tratti di omissione di prove a discarico decisivi secondo l'art. 495 c.p.p.; la perizia è considerata mezzo di prova 'neutro' e rimesso alla discrezionalità del giudice
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e non è dovuta automaticamente; il giudice di appello può soprassedere se ritiene gli atti già sufficienti per decidere
  • Per l'aggravante dell'uso di arma nella rapina, l'arma giocattolo può integrare l'aggravante quando non sia immediatamente riconoscibile come giocattolo e la vittima la percepisca come arma reale
  • Elementi di identificazione come abbigliamento, caratteristiche somatiche, tatuaggi e riprese video possono costituire prova convincente di riconoscimento quando valutati congiuntamente
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.; in caso di ricorso infondato è probabile una sanzione economica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.