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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35037/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo della somma di euro 157.037,57 contestata quale presunto profitto del reato di cui all'art. 353-bis (capo 4) per violazione e erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., commi 1, 2 e 2-bis. Il ricorrente ha sostenuto che il comma 2-bis (sequestro obbligatorio) non è applicabile perché la fattispecie è collocata nel capo II e il reato sarebbe stato commesso da un privato, non da un pubblico ufficiale; ha inoltre dedotto che le somme sequestrate rappresentano in massima parte corrispettivi per lavori realmente eseguiti e che la documentazione contabile prodotta avrebbe consentito di quantificare i costi sostenuti e rideterminare l'importo del sequestro. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro ritenendo che le indagini (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore) dimostravano modalità di affidamento e liquidazione irregolari e che l'intero importo costituiva profitto del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro (competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.). La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile il comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. nella specie e ha richiamato il principio consolidato (Sezioni Unite, Fisia Italimpianti) secondo cui, nei cosiddetti "reati in contratto", il profitto confiscabile va determinato al netto del valore delle prestazioni lecite effettivamente eseguite e della utilitas che la parte offesa abbia tratto dall'esecuzione. Poiché il Tribunale del riesame aveva quantificato il profitto sommariamente sull'intero importo percepito senza verificare l'esistenza e il valore delle prestazioni fornite, la decisione è stata annullata e rinviata perché il giudice di merito applichi i criteri di distinzione fra profitto illecito e corrispettivo lecito e valuti la documentazione contabile e la sussistenza di eventuale periculum in mora ove il sequestro non fosse obbligatorio.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il comma 2-bis (sequestro obbligatorio quando in contestazione vi è un reato contro la Pubblica Amministrazione commesso da un pubblico ufficiale) non si applica al caso in cui il reato sia collocato nel capo II e sia imputato a un privato; nei casi in cui non ricorra il sequestro obbligatorio, il sequestro può essere comunque disposto ma necessita la verifica del periculum in mora e di una più puntuale quantificazione del profitto.

  • art. 353-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice contestata come fonte del profitto; la collocazione della fattispecie nel capo II è rilevante per l'applicazione dell'art. 321, comma 2-bis.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Individuazione della competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento dell'ordinanza impugnata: il rinvio è al Tribunale del riesame competente ai sensi dell'art. 324, comma 5.

  • Giurisprudenza: Sez. U, sentenza n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia Italimpianti S.p.A.)

    Principio guida sulla distinzione tra "reato contratto" e "reato in contratto": se il contratto è integralmente illecito il profitto è l'intera prestazione; se il reato incide solo sulla fase di formazione o esecuzione, occorre detrarre dal profitto il valore delle prestazioni lecite effettivamente eseguite e la utilitas conseguita dalla controparte.

Massime di principio

  • Verificare in quale "capo" del titolo II del libro II del codice penale è collocata la fattispecie: l'applicabilità del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. dipende dalla natura del reato (contro la P.A. commesso da pubblico ufficiale) e non va estesa automaticamente ai reati imputati a privati.
  • Quando il profitto deriva da un rapporto sinallagmatico (appalto, contratto di servizi), distinguere tra "reato contratto" (contratto integralmente illecito) e "reato in contratto" (illecito nella fase di formazione o esecuzione): nel secondo caso va escluso dalla confisca il corrispettivo relativo alle prestazioni lecite effettivamente eseguite, quantificandolo e detraendolo dal profitto.
  • Il giudice del sequestro deve esaminare la documentazione contabile prodotta dall'indagato che dimostri costi sostenuti e valore delle prestazioni lecite; la mera sommarietà nella quantificazione del profitto può comportare annullamento dell'atto.
  • Se il sequestro non è obbligatorio ai sensi dell'art. 321 comma 2-bis, la sua legittimità richiede la valutazione del periculum in mora (rischio di dispersione del profitto) e una motivazione che giustifichi la misura precautelare.
  • Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, il collegamento causale tra il reato e l'incremento patrimoniale deve essere accertato con riferimento all'effettivo aumento di patrimonio derivante dall'illecito, non semplicemente all'intero ammontare dei pagamenti ricevuti nell'ambito del rapporto contrattuale.

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