Cassazione Penale, Sentenza n. 29649/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 12/01/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. Calderon contestava la carenza di gravi indizi nei suoi confronti e la valutazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., nonché l'insufficiente considerazione della consulenza difensiva sulla postura/camminata. Bennato deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento, la mancata valutazione della sua credibilità soggettiva (art. 192 c.p.p.), la configurabilità dell'aggravante 416-bis.1 c.p. e, come conseguenza, l'inosservanza delle esigenze cautelari; parte dei motivi è stata rinunciata in udienza.
La decisione
La Corte ha respinto i ricorsi e confermato la decisione del tribunale del riesame. Nel dettaglio: 1) il motivo di Bennato sull'inutilizzabilità delle intercettazioni è stato ritenuto infondato: le intercettazioni disposte in altro procedimento sono ammissibili perché i reati risultano connessi e rientrano nei limiti di utilizzabilità; 2) le censure sulla insufficienza dei gravi indizi (sia di Bennato sia di Calderon) sono state ritenute infondate: i gravi indizi si reggono principalmente sulle confessioni stragiudiziali ripetute di Bennato, acquisite tramite intercettazioni, risultate spontanee e genuine e corredate da particolari conoscibili solo dagli autori; la parte difensiva basata sulla comparazione della camminata è stata considerata marginale rispetto al quadro probatorio; 3) le doglianze relative alla qualificazione come aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla misura cautelare disposta; 4) il motivo sulle esigenze cautelari, privo di autonoma logica, è stato respinto. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere.
Norme richiamate
divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, salvo eccezioni
Il divieto non è assoluto: le intercettazioni disposte in altro procedimento sono utilizzabili quando vi sia connessione sostanziale ex art. 12 c.p.p. e nei limiti di ammissibilità; pertanto le intercettazioni acquisite sul procedimento Piscitelli sono state ritenute utilizzabili nel procedimento per l'omicidio di Torvajanica
concernente la connessione tra procedimenti
La Corte ha ritenuto sussistente una connessione sostanziale tra i due omicidi nell'ambito di un medesimo disegno criminoso di supremazia territoriale, giustificando l'impiego delle intercettazioni
limiti di ammissibilità delle intercettazioni
La valutazione ha escluso che il caso sollevasse questioni di superamento dei limiti previsti dall'art. 266; il titolo di reato giustificava l'utilizzo degli strumenti intercettativi
valutazione della dichiarazione di un imputato/testimone (regole sulla prova testimoniale e sulle dichiarazioni eteroaccusatorie)
La Corte ha distin- to che le dichiarazioni eteroaccusatorie veicolate da intercettazioni soggiacciono alle regole di utilizzabilità delle intercettazioni piuttosto che al comma 3 dell'art. 192; inoltre la genuinità e spontaneità della confessione stragiudiziale sono state verificate e ritenute soddisfacenti
circostanza aggravante relativa all'aggravamento di reati per finalità mafiose
La configurazione dell'aggravante è stata contestata ma la Corte l'ha dichiarata inammissibile come motivo autonomo perché la sua esclusione non avrebbe alterato la legittimità della misura cautelare disposta
art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere in presenza di specifiche esigenze
Richiamata per spiegare che anche senza l'aggravante la presunzione di inadeguatezza di misure alternative sarebbe rimasta applicabile, quindi l'eventuale censura sull'aggravante non avrebbe inciso sulla custodia
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di deduzione dei motivi di ricorso nei termini strettamente necessari
I ricorsi sono stati valutati nei limiti autorizzati dall'art. 173 disp. att., con il collegio che ha osservato i confini dell'impugnazione
Massime di principio
- Le intercettazioni effettuate in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento se sussiste una connessione sostanziale tra i fatti (art. 12 c.p.p.) e nel rispetto dei limiti di ammissibilità: il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. non è assoluto.
- Le confessioni stragiudiziali acquisite tramite intercettazioni possono costituire gravidi indizi se risultano spontanee, genuine e corredate da particolari non conoscibili da terzi; la scindibilità delle dichiarazioni permette di valorizzare le parti veritiere e scartare quelle contraddittorie.
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari del tribunale del riesame il controllo è limitato all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione; non è consentito un libero riesame probatorio o una diversa rivalutazione integrale delle risultanze già apprezzate dal giudice di merito.
- Contestare la configurazione di circostanze aggravanti può risultare inammissibile se, anche ammettendone o escludendone la rilevanza, non si produce alcuna variazione sulla legittimità o sulla misura della cautela disposta (mancanza di interesse).
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso da parte del difensore è possibile senza procura speciale e incide sull'onere argomentativo del giudice, ma il giudice di legittimità può comunque decidere di esaminare il motivo con onere motivazionale alleggerito.
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