Cassazione Civile, Ordinanza n. 16567/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda nasce dall'approvazione, da parte del Tribunale, del conto della gestione del fallimento del ricorrente, reso dalla curatrice. Il fallito ha proposto reclamo/appello contro tale decisione, ma la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha affidato il ricorso a un unico motivo, formalmente per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 116 e 117 della legge fallimentare, sostenendo che il compenso liquidato alla curatrice fosse eccessivo rispetto all'attivo e al passivo accertati e che, tenuto conto della durata della procedura, il giudice avrebbe superato il massimo liquidabile. Nella memoria ha poi precisato di non voler chiedere un riesame delle prove, ma l'affermazione del corretto criterio giuridico da applicare quando gli acconti già percepiti dal curatore eccedano il massimo tariffario liquidabile; ha anche introdotto, tardivamente, un ulteriore motivo per omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva escluso che il ricorrente avesse specificato gli elementi fattuali necessari a dimostrare l'asserito superamento del massimo liquidabile e aveva altresì rilevato che, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, i compensi in acconto non superavano il massimo spettante in base all'attivo e al passivo. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza tendeva, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto, profilo non sindacabile in cassazione nel caso concreto. La richiesta in memoria di introdurre un nuovo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata considerata tardiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma pari alle spese liquidate in favore della controricorrente, alla somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione del compenso del curatore, ma non ritenuto decisivo perché il motivo non intercettava la ratio della decisione di merito
norma evocata per contestare l'approvazione del conto di gestione e la liquidazione del compenso del curatore
norma richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione del compenso e agli acconti al curatore
indicato come parametro del motivo per violazione di legge
il nuovo motivo proposto solo in memoria è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile
utilizzato per la definizione del giudizio in camera di consiglio secondo la proposta del relatore
base per la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorso
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o a contraddire solo in modo generico la motivazione decisiva del giudice di merito.
- La contestazione della liquidazione del compenso del curatore fallimentare richiede una specifica allegazione dei fatti rilevanti, quali durata della procedura, entità e numero dei beni gestiti e attività concretamente svolte; in mancanza di tali indicazioni, la doglianza non consente di verificare il dedotto superamento del massimo liquidabile.
- Non è ammissibile trasformare in cassazione una censura di merito sull'apprezzamento delle circostanze fattuali in una denuncia di violazione di legge, quando la critica miri in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti con la memoria nuovi motivi di ricorso diversi da quelli originariamente proposti; un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. formulato solo in memoria è tardivo e inammissibile.
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