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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44210/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale (richiamando gli artt. pertinenti) e vizio di motivazione per plurime inesattezze fattuali e valutative contenute nel provvedimento: errata data di inizio della detenzione, asserito abbandono del nucleo familiare per fuga in Spagna, riferimenti a periodi di detenzione in istituti diversi da quelli reali (compresa l'addebito di possesso di un cellulare in carcere in una sede diversa da quella in cui si trovava), menzione di altra ordinanza di custodia cautelare per reati associativi quando la relativa posizione era stata archiviata/revocata, ricerche domiciliari effettuate su un indirizzo non corretto e valutazione errata della relazione di sintesi che, in realtà, era favorevole a un graduale accesso alle misure alternative e attestava l'avvio di un percorso di revisione critica del proprio passato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva adottato nel provvedimento una serie di circostanze erronee o non riferibili al condannato, le quali hanno viziato la decisione sul rigetto dell'affidamento. Richiamando i principi di recente giurisprudenza circa i criteri di valutazione prognostica per l'affidamento in prova (non possono da soli essere decisivi la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpa; è sufficiente l'avvio di un processo critico personale), la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, con la prescrizione di riesaminare l'istanza attenendosi ai principi richiamati e correggendo le inesattezze fattuali.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    Richiamata come norma di riferimento per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la valutazione prognostica sulla idoneità del condannato a fruire delle misure alternative; la Corte ne sottolinea l'impiego unitamente alle informazioni sulla personalità e alla condotta carceraria per valutare la proficuità dell'affidamento.

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 5

    Richiamato in relazione alle garanzie e alle procedure connesse alle decisioni sulle misure alternative e sui provvedimenti del giudice dell'esecuzione; invocato nel motivo di ricorso per contestare l'applicazione procedurale nel rigetto dell'istanza.

  • giurisprudenza, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, non possono assumere valore decisivo e in senso negativo, da soli, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; non è nemmeno richiesta la dimostrazione di una completa revisione critica del passato, ma è sufficiente che sia emerso l'avvio di tale processo sulla base dell'osservazione della personalità, della condotta carceraria e dell'indagine socio-familiare.

Massime di principio

  • Le decisioni sul rifiuto o sull'accoglimento dell'affidamento in prova devono basarsi su fatti corretti e verificati: errori materiali o attribuzioni di condotte non riferibili al detenuto possono incidere sulla legittimità del provvedimento e determinarne l'annullamento.
  • Nella valutazione prognostica per l'accesso alle misure alternative non possono avere valore decisivo, da soli, la gravità del reato o i precedenti: si devono valutare complessivamente la condotta carceraria, l'indagine socio-familiare e gli elementi che attestano l'avvio di una revisione critica del comportamento passato.
  • La relazione di sintesi e le valutazioni tecniche (es. psicologiche) devono essere correttamente interpretate e prese in considerazione: se sono favorevoli a un graduale accesso alle misure alternative, il giudice deve motivare adeguatamente il loro scostamento.
  • Il giudice di merito, in presenza di dubbi o di discrepanze documentali (indirizzi, periodi di detenzione, provvedimenti pregressi), ha l'obbligo di verificare e rettificare i dati prima di fondare su di essi un diniego.
  • In caso di vizi di motivazione o di errori fattuali che abbiano inciso sulla decisione, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e disporre il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.
  • Per il ricorrente è importante produrre e far valere documentazione chiara e circostanziata (date di carcerazione, provvedimenti definitivi su posizioni precedenti, relazioni tecniche) per evitare che inesattezze fattuali compromettano l'accesso alle misure alternative.

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