Cassazione Penale, Ordinanza n. 15453/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale, con sentenza confermata in appello, per avere violato il divieto contenuto in un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara, che gli imponeva di non fare ritorno nel Comune di Pescara per tre anni. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto legittimo il provvedimento di foglio di via senza un corretto vaglio dei presupposti applicativi previsti dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 159/2011, in particolare quanto all'appartenenza del soggetto a una delle categorie previste dalla normativa e alla sua concreta pericolosità. Con memoria difensiva ha insistito sulla fondatezza delle questioni di diritto, richiamando anche una successiva decisione di appello che avrebbe assolto da analoga contestazione previa disapplicazione del medesimo provvedimento ritenuto illegittimo, e ha censurato l'omessa valutazione del documentato motivo di illegittimità del foglio di via.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché interamente versato in fatto e meramente reiterativo delle doglianze già disattese nei gradi di merito. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato sulla legittimità del provvedimento violato, in particolare sotto il profilo della pericolosità del soggetto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
disposizione incriminatrice della violazione del divieto imposto con foglio di via obbligatorio; la sua applicazione presuppone la validità del provvedimento amministrativo violato.
art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma richiamata dalla difesa per contestare i presupposti soggettivi e di pericolosità richiesti per l'applicazione del foglio di via.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
parametro del ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge ed vizio di motivazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata in tema di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non escludibile per colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione di doglianze di merito e non introduce un effettivo thema decidendum di legittimità.
- In materia di violazione del foglio di via obbligatorio, la rilevanza penale della condotta presuppone la legittimità del provvedimento amministrativo violato; tuttavia, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e non limitarsi a contestazioni fattuali.
- La deduzione di vizio motivazionale non è ammissibile se mira sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto o della pericolosità del soggetto già compiuta dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono cause esimenti della colpa nella proposizione dell'impugnazione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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