Cassazione Civile, Ordinanza n. 34481/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento dichiarato illegittimo in un precedente giudizio definito con ordinanza di reintegra. La lavoratrice aveva notificato precetto per ottenere il risarcimento del danno parametrato a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; la società aveva proposto opposizione al precetto sostenendo, tra l'altro, la restituzione delle competenze di fine rapporto già corrisposte e contestando i calcoli del credito. In primo grado era stata operata una compensazione tra poste di dare e avere; in appello la lavoratrice aveva ottenuto interessi, rivalutazione e spese di precetto e c.t.p., mentre la società era stata condannata anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso la società denunciava violazione dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che la responsabilità aggravata non potesse configurarsi per la reciproca soccombenza in primo grado e che l'appello non fosse pretestuoso perché fondato su motivi non manifestamente infondati e sulla necessità di evitare il pagamento di importi superiori a quelli poi ritenuti dovuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito la statuizione d'appello come riconducibile all'art. 96, comma 3, c.p.c., valorizzando la pretestuosità dell'appello e l'uso abusivo dello strumento processuale: i motivi di gravame, secondo la Corte territoriale, erano privi di reale utilità per la società, contraddetti dai dati contabili già emersi in causa e tali da ostacolare senza giustificazione il conseguimento del credito da parte della lavoratrice. La Cassazione ha ritenuto che tale apprezzamento fosse di fatto e quindi insindacabile in sede di legittimità, escludendo sia il vizio denunciato sia la ricostruzione proposta dalla ricorrente. Ha inoltre respinto la richiesta della controricorrente di ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., per difetto di allegazione e prova del danno in relazione al primo comma, e per mancanza dei presupposti del terzo comma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il comma 1 richiede domanda di parte e allegazione/prova del danno; il comma 3 ha natura sanzionatoria, può essere applicato anche d'ufficio e prescinde dalla prova del danno, essendo legato all'abuso del processo e alla pretestuosità della condotta processuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge utilizzato per censurare la statuizione sulla lite temeraria.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
È il presupposto richiamato per la condanna alle spese e, nel contesto del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., per l'eventuale condanna aggiuntiva equitativa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può fondarsi su una condotta processuale oggettivamente abusiva e pretestuosa, senza che sia necessario accertare e motivare specificamente mala fede o colpa grave della parte soccombente.
- Ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il giudice deve valutare caso per caso se l'impugnazione abbia avuto una reale utilità difensiva o si sia risolta in un sacrificio ingiustificato e sproporzionato delle ragioni della controparte; il semplice rigetto dell'impugnazione non basta.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede invece domanda di parte e allegazione/prova degli elementi di fatto costitutivi del danno, non surrogabili dalla sola soccombenza.
- L'accertamento della pretestuosità e dell'abusività della condotta processuale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- La liquidazione equitativa della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere sorretta dall'individuazione della condotta abusiva e non può ridursi a una mera automatica conseguenza della soccombenza.
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