Cassazione Penale, Ordinanza n. 37126/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20 marzo 2026 con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969. Ha sostenuto che il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 2 luglio 2024, fosse rimasto sospeso per 31 giorni nel periodo feriale, con scadenza al 31 ottobre 2024 anziché al 30 settembre 2024; di conseguenza, il termine di 60 giorni per impugnare sarebbe decorso dal 1° novembre al 30 dicembre 2024 e l'appello depositato il 12 dicembre 2024 sarebbe stato tempestivo. La Corte ha ritenuto che il termine per il deposito della motivazione scadesse il 30 settembre 2024 e che il termine per impugnare decorresse da tale data, senza sospensione feriale, poiché iniziato dopo la cessazione del periodo feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo fondato su un'interpretazione in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. Ha chiarito che il termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 544 c.p.p. non è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di termine relativo all'attività del giudice; il termine per impugnare, invece, può essere sospeso se decorre, anche in parte, nel periodo feriale. Poiché nel caso concreto il termine per impugnare iniziava il 30 settembre 2024, dopo la cessazione del periodo feriale, la sospensione non era applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Secondo la legge n. 742/1969, la sospensione feriale incide esclusivamente sui termini il cui decorso ricada, in tutto o in parte, nel periodo 1°-31 agosto, sospendendone il corso o differendone l'inizio.
La sospensione feriale opera solo quando il termine processuale decorre, anche parzialmente, nel periodo dal 1° al 31 agosto; non incide su un termine che inizi dopo la cessazione di tale periodo.
il termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione non è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di termine attinente all'attività del giudice e non delle parti.
Il termine per il deposito della motivazione riguarda l'attività del giudice e non è sospeso nel periodo feriale.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
il termine per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inizia a decorrere dal medesimo 30 settembre.
Quando il termine per il deposito della motivazione scade dopo il periodo feriale, il termine per impugnare decorre dalla relativa scadenza; se inizia dopo il 31 agosto, decorre integralmente fuori dal periodo feriale e non è sospeso.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione non è soggetto alla sospensione feriale, poiché attiene all'attività del giudice e non a quella delle parti.
- La sospensione feriale del termine per impugnare opera soltanto se il suo decorso ricade, in tutto o in parte, nel periodo dal 1° al 31 agosto. Se il termine inizia dopo il 31 agosto, decorre integralmente senza sospensione.
Come è indicizzato
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