Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30278/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, socio al 90% di una società a ristretta base sociale, aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013. L’Ufficio, a seguito di controllo sulla società, aveva determinato maggiori redditi sociali e li aveva poi imputati al socio in proporzione alla partecipazione, qualificandoli come utili extracontabili. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l’appello ritenendo che l’Ufficio avesse contestato solo la deducibilità fiscale di alcuni costi e non la loro esistenza, sicché l’esborso sarebbe comunque esistito e avrebbe impedito la formazione di una provvista distribuibile ai soci. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato che l’Ufficio aveva contestato l’oggettiva inesistenza di operazioni, in particolare un contratto di affitto d’azienda, e quindi non mera indeducibilità ma costi fittizi; (2) violazione degli artt. 132 e 277 c.p.c. e degli artt. 2 e 36 d.lgs. 546/1992 per asserita motivazione meramente apparente della sentenza regionale.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, affermando che la motivazione della CTR era sufficientemente chiara e coerente e superava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che dall’avviso di accertamento emergeva che la contestazione dell’Ufficio riguardava soprattutto operazioni oggettivamente inesistenti e costi fittizi, non soltanto costi indeducibili. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è deducibile quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a esplicitare le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza integra nullità.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    L’obbligo di motivazione è violato solo oltre il minimo costituzionale, nelle ipotesi di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 277 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 132 c.p.c. e 2, 36 d.lgs. 546/1992 per denunciare un vizio motivazionale.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente come parametro del contenuto della decisione del giudice tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale: è denunciabile solo la totale mancanza di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile.
  • L’omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una critica alla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Quando il giudice di merito qualifica una ripresa fiscale come riferita a costi indeducibili ma dagli atti risulta che l’ufficio contestava invece l’oggettiva inesistenza delle operazioni e la fittizietà dei costi, sussiste un errore nell’individuazione del fatto decisivo e della reale portata della contestazione tributaria.
  • Nelle controversie sui maggiori redditi attribuiti ai soci di società a ristretta base sociale, la corretta ricostruzione della natura della ripresa a tassazione presuppone la verifica puntuale degli elementi posti a base dell’avviso di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.