Cassazione Penale, Sentenza n. 26179/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Della Pia, amministratore unico della Della Pia Group s.r.l., era stato imputato di tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.) per minacce telefoniche rivolte a Claudio Capitini affinché rinunciasse a un decreto ingiuntivo per €16.780,17. Il Tribunale di Napoli Nord lo aveva condannato (8/7/2022). In appello la Corte di appello di Napoli ha riqualificato il fatto in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 56, 393 c.p.) e rideterminato la pena a sei mesi. I difensori hanno proposto ricorso per Cassazione articolando sei motivi: contraddizione fra motivazione (che dichiara la prescrizione) e dispositivo; violazione per mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela; contestazione della possibilità di configurare il tentativo per l'art. 393 c.p.; carenza di motivazione su elementi oggettivi e soggettivi; nullità per difetto di corrispondenza fra fatto contestato e fatto ritenuto (art. 521 c.p.p.); insufficiente motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo. Ha rilevato un'evidente contraddizione tra la motivazione (che dichiara la prescrizione del reato in data 6/8/2023) e il dispositivo (che conferma la condanna rideterminandone la pena). Inoltre ha constatato un errore nel calcolo della prescrizione: il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del fatto (6/2/2017) scade il 6/8/2024, non il 6/8/2023, quindi il reato non è prescritto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Viste le motivazioni, la Corte ha evitato di pronunciarsi sugli altri motivi dedotti.
Norme richiamate
Disciplina del tentativo: la condotta è valutata come tentativo se gli atti sono idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato, ma non la completano.
Estorsione: la fattispecie originariamente contestata al ricorrente; la Corte di appello ha tuttavia riqualificato il fatto.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia: la Corte di appello ha ritenuto applicabile questa fattispecie (in forma tentata). Uno dei motivi di ricorso contestava la possibilità di configurare il tentativo per questo reato.
Norma sulla corrispondenza fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; i difensori hanno invocato la nullità per difetto di corrispondenza tra imputazione e condotta ritenuta in primo grado.
Massime di principio
- Contraddizione fra motivazione e dispositivo è vizio grave: quando la motivazione dichiara la prescrizione ma il dispositivo condanna, la sentenza può essere annullata per manifesta incoerenza e carenza motivazionale.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato con esattezza a partire dalla data di commissione del reato; errore nel computo può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- La riqualificazione del reato in sede d'appello impone di verificare tutte le conseguenze procedurali e sostanziali (es. requisito di procedibilità per reati soggetti a querela): la mancanza di querela quando necessaria può rendere improcedibile il reato.
- Prima di decidere su altri motivi di impugnazione, la Corte di legittimità può limitarsi a esaminare e decidere il vizio decisivo (principio di economia del giudizio); l'accoglimento di un motivo determinante esclude l'esame degli altri.
- Quando viene rilevata la non corrispondenza fra la descrizione del fatto nell'imputazione e la fattispecie ritenuta in sentenza può configurarsi nullità ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; occorre cura nella formulazione dell'imputazione e nella esposizione della motivazione.
- La configurabilità del tentativo per reati che si consumano con la mera espressione della violenza o minaccia è un punto controverso: va valutato se la norma ammette il tentativo o se il reato si perfeziona già con l'atto minaccioso.
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