Cassazione Penale, Sentenza n. 28326/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per bancarotta patrimoniale distrattiva relativa a prelievi per circa 90.000 euro. I motivi principali sono: 1) violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza per la diversità tra la formulazione accusatoria ("anticipi spese amministratore") e la relazione del curatore ("anticipi compensi amministratore"); 2) errata valutazione delle prove e uso indebito dell'annotazione di bilancio come prova piena in sede penale, senza accertamenti ulteriori, con richiamo ai criteri di valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.); 3) omissione o travisamento della valutazione della relazione del curatore fallimentare e delle risultanze documentali; 4) errata qualificazione della condotta come bancarotta distrattiva anziché preferenziale, poiché gli importi avrebbero potuto essere riconducibili a crediti dell'amministratore verso la società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) non sussista violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza poiché, nella sostanza, l'addebito riguardava le stesse somme e gli stessi prelievi; b) la condanna non è fondata unicamente sull'annotazione contabile, avendo il ricorrente riconosciuto in sede di interrogatorio e in dibattimento di aver effettuato i prelievi; c) la Corte territoriale ha valutato la relazione del curatore e ha rilevato l'assenza di documenti giustificativi che legittimassero gli esborsi; d) la dedotta riconducibilità alla bancarotta preferenziale non è stata dimostrata nei fatti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la decisione di merito confermata era la condanna per bancarotta patrimoniale distrattiva per circa 90.000 euro con circostanze attenuanti generiche).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite di impugnazione in Cassazione e vincolo sui motivi deducibili; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti da tale disposizione
Richiami ai criteri di valutazione della prova indiziaria: la sentenza impugnata ha correttamente valutato le risultanze (annotazioni contabili integrate dalle ammissioni dell'imputato) e non ha fondato la condanna solo su una mera annotazione contabile
artt. 2709 e 2710 cod. civ.
Richiamati come distinzione tra valore probatorio delle scritture contabili in sede civile e penale: le scritture possono avere valore indiziario nel processo penale e richiedere conferme, ma possono contribuire alla prova se integrate da altri elementi
La relazione del curatore fallimentare è stata considerata e valorizzata dalla Corte territoriale; tuttavia la relazione non ha fornito documentazione idonea a giustificare i prelievi contestati
Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 in considerazione delle ragioni di inammissibilità
Massime di principio
- Principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: non c'è violazione quando, considerata la contestazione nella sua interezza, gli elementi essenziali del fatto sono gli stessi e il difensore ha avuto la possibilità di difendersi; variazioni meramente descrittive (es. "spese" vs "compensi") non determinano sorpresa processuale se la sostanza coincide
- Valore probatorio delle scritture contabili: le annotazioni di bilancio costituiscono, in ambito penale, una prova indiziaria che necessita di conferme; tuttavia, se il convenuto ammette i prelievi o emergono altri elementi a supporto, le scritture possono concorre a formare una prova sufficiente
- Onere della comprovazione della legittimità dei prelievi: per escludere la distrazione occorre documentare il titolo delle somme (delibere assembleari, fatture, documenti giustificativi); l'assenza di tali documenti rafforza la valutazione di distrazione
- Distinzione tra bancarotta distrattiva e preferenziale: la qualificazione dipende dalla natura e giustificazione del credito titolo del prelievo; se manca documentazione probante, la qualificazione come distrazione è più probabile
- Valutazione di merito e sindacato in Cassazione: la Corte di Cassazione limita il proprio esame ai profili di diritto e di ammissibilità; ricostruzioni fattuali e valutazioni probatorie consolidate in sede di merito difficilmente vengono rimesse in discussione, salvo vizio di motivazione concreto e specifico
- Rischio sanzionatorio per ricorsi infondati: l'inammissibilità o il rigetto del ricorso può comportare condanne alle spese e ordinarie somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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