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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10588/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento riferita a undici cartelle di pagamento, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle e la prescrizione dei crediti tributari sottesi. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con riconoscimento della regolare notificazione di due cartelle. In appello, limitatamente ad alcune cartelle tra cui quella recante un credito di euro 63.576,80, l'agente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione, con accertamento della validità delle notifiche e dell'interruzione tempestiva della prescrizione. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., sostenendo che la notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. fosse invalida perché il messo non avrebbe accertato l'assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l'atto ex art. 139 c.p.c., e perché non vi sarebbe stata prova idonea dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata verifica dell'assenza del destinatario, perché il verbale di notifica riportato nel controricorso attestava espressamente l'assenza dell'interessato ovvero delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. Quanto alla raccomandata informativa, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già accertato in fatto sia l'inoltro della raccomandata sia il suo esito, con ritorno al mittente per compiuta giacenza, accertamento non sindacabile in cassazione e non specificamente attaccato dal ricorrente. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge richiede l'indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con la giurisprudenza; non è sufficiente una critica che non si confronti con la ratio decidendi.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma regolatrice della notificazione delle cartelle e degli atti tributari.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notificazione presso il destinatario.

  • art. 139 c.p.c.

    La Corte valorizza l'attestazione dell'assenza dell'interessato ovvero delle persone abilitate a ricevere l'atto come presupposto per la notificazione sostitutiva.

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica eseguita ai sensi di questa norma è ritenuta valida quando sia accertato il tentativo infruttuoso, il deposito dell'atto, l'invio della raccomandata informativa e il suo esito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la condanna alle somme ulteriori in caso di rigetto.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di rigetto, la Corte condanna il ricorrente al pagamento di somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 23233/2022

    Richiamata per il principio secondo cui la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve individuare specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma o con l'interpretazione giurisprudenziale.

Massime di principio

  • In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., la validità del procedimento richiede che risulti il tentativo infruttuoso presso il domicilio del destinatario, l'assenza di questi o delle persone abilitate alla ricezione, il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa con il relativo esito.
  • In sede di legittimità, il giudizio sulla regolarità della notificazione non può essere censurato se il ricorrente non si confronta con gli specifici accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e si limita a prospettare una violazione di legge in modo generico.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deve individuare in modo puntuale la regula iuris affermata nella sentenza impugnata e il contrasto con la norma o con la giurisprudenza di legittimità; in difetto, la censura non è ammissibile nel merito.
  • La prova dell'inoltro della raccomandata informativa e del suo ritorno per compiuta giacenza è idonea a sorreggere l'accertamento della regolarità della notificazione sostitutiva, se tale accertamento è compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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