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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33192/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol, aggravato dalle circostanze indicate dall'art. 186, comma 2-bis e comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della consulenza tecnica di parte. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'orario di verificazione del fatto. La difesa ha inoltre depositato una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure prospettassero una diversa valutazione del compendio probatorio e una rilettura degli elementi di fatto, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente non si è confrontato con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di rileggere autonomamente il compendio probatorio o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti.
  • Le censure sulla valutazione della prova devono confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa non integra un vizio deducibile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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