Cassazione Penale, Ordinanza n. 33192/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol, aggravato dalle circostanze indicate dall'art. 186, comma 2-bis e comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della consulenza tecnica di parte. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'orario di verificazione del fatto. La difesa ha inoltre depositato una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure prospettassero una diversa valutazione del compendio probatorio e una rilettura degli elementi di fatto, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente non si è confrontato con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice relativa alla guida sotto l'influenza dell'alcol, nella fattispecie contestata all'imputato.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Circostanza aggravante richiamata nella contestazione, senza ulteriore specificazione nel testo della sentenza.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Ulteriore previsione richiamata nella contestazione, senza ulteriore specificazione nel testo della sentenza.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto né l'autonoma adozione di diversi criteri di ricostruzione o valutazione delle prove.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di rileggere autonomamente il compendio probatorio o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti.
- Le censure sulla valutazione della prova devono confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa non integra un vizio deducibile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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