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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5451/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 13/04/2022 che gli ha applicato, mediante patteggiamento, la pena concordata di 3 mesi di reclusione per il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, aumentata a titolo di continuazione con precedente condanna; ha altresì applicato le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e ha disposto la confisca per equivalente per l'importo dell'imposta evasa pari a €126.755,00. I motivi del ricorso sono: (1) errata applicazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 125, 444, 445 cod. proc. pen., e art. 12 d.lgs. 74/2000, nonché carenza di motivazione sulle pene accessorie; (2) violazione/errata applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 5 e 12-bis d.lgs. 74/2000 e vizi di motivazione in ordine alla confisca per equivalente (omessa considerazione delle argomentazioni difensive e presunta errata quantificazione dell'imposta evasa).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il ricorrente aveva già subito una precedente condanna con applicazione della pena concordata di 2 anni e 6 mesi (GUP Milano), perciò la nuova pena, posta in continuazione, determina una valutazione complessiva che supera il limite dei 2 anni rilevante per le pene accessorie; l'applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000 è corretta (applicate nella durata minima) e non sussiste interesse a contestare la motivazione; la confisca per equivalente era obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 in conseguenza del reato "accettato" con il rito; non è possibile, con il rito dell'accordo, riesaminare nel merito la responsabilità o i fatti accettati; per l'inammissibilità è stata anche disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il reato tributario per cui l'imputato ha patteggiato; nel testo la norma è richiamata come titolo del reato accettato dall'imputato

  • art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede le pene accessorie applicabili ai reati tributari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle pene accessorie nella loro durata minima in presenza di continuazione con pregressa condanna

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Dispone la confisca per equivalente pari all'imposta evasa; la decisione ha considerato la confisca obbligatoria in conseguenza del reato accettato con il patteggiamento e l'ha quantificata nell'importo indicato dall'imputazione

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Regola la continuazione tra più reati ai fini della determinazione della pena complessiva; qui è stata utilizzata per valutare la pena complessiva (precedente + nuova) e superare il limite dei 2 anni

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato/ patteggiamento (applicazione della pena su richiesta dell'imputato); il rito comporta l'accettazione dei fatti come rubricati e limita la possibilità di contestarli

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Contiene il divieto/ limite al riconoscimento del rito speciale per talune soglie di pena; la Corte ha osservato che, per effetto della continuazione, il limite è superato nel complesso

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Regola la motivazione delle sentenze; nel ricorso si invocava vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente o priva di interesse per il ricorrente

  • art. 77, comma secondo, cod. pen.

    Stabilisce che, nel reato continuato, le pene accessorie vanno determinate in relazione ai singoli illeciti che compongono la continuazione; la Corte ha richiamato il principio per confermare l'applicabilità delle accessorie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la possibile condanna del ricorrente alle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende, come disposto dalla Corte

Massime di principio

  • Il patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) comporta l'accettazione dei fatti così come rubricati: non è il luogo per rimettere in discussione la responsabilità o la quantificazione dell'illecito
  • Quando una pena concordata è posta in continuazione con una condanna precedente, ai sensi dell'art. 81 c.p., si valuta la pena complessiva: anche se la pena singola concordata è inferiore a 2 anni, la continuazione può far superare la soglia rilevante per l'applicabilità di limiti o conseguenze
  • Le pene accessorie previste per reati tributari (art. 12 d.lgs. 74/2000) possono essere applicate in relazione ai singoli "satellite" di un reato continuato, ai sensi dell'art. 77 c.p.; l'applicazione nella durata minima può comunque rendere privo di interesse il vizio di motivazione
  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è obbligatoria quando il reato e la relativa entità (imposta evasa) sono "accettati" con il rito: il giudizio sul presupposto della confisca non è rinnovabile nel ricorso contro il patteggiamento
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'onere delle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi impugna il provvedimento deve quindi valutare il rischio processuale e la correttezza formale dei motivi

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