Sentenza n. 5369/2026 - Napoli, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo: per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 6851/2024 del 17.10.2024, notificata in data 14.5.2025 e divenuta irrevocabile; quanto ai motivi aggiunti depositati il 10/7/2026: per l'ottemperanza al suindicato giudicato, nonché per la declaratoria di nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a., della nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, ad oggetto la liquidazione del decreto prot. 23796 del 9.3.2026, di esecuzione della sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 6851/2024 del 17.10.2024, nella parte in cui tale nota ha previsto a favore della ricorrente il pagamento “delle somme liquidate a titolo risarcitorio, quantificate in complessivi € 70.444,24 lordi”, senza liquidare gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6851/2024 e nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli che disponeva il pagamento della sola sorte capitale di € 70.444,24 lordi, senza gli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già inserita per il biennio 2005/2006-2006/2007 nella graduatoria ad esaurimento per la classe A-46, non aveva presentato domanda di aggiornamento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009. Dopo aver ottenuto il reinserimento in graduatoria in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1091/2018, aveva chiesto di partecipare ora per allora al piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015. La sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6851 del 17 ottobre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 gennaio 2026, le aveva riconosciuto la ricostruzione della posizione in graduatoria dal 25 agosto 2014, il diritto a partecipare al piano e a essere immessa in ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, nonché il risarcimento di € 70.444,24 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con il ricorso per ottemperanza la docente ha dedotto la mancata ricostruzione della posizione e della carriera, la mancata immissione in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2015 e la mancata regolarizzazione contributiva e previdenziale da quella data; ha chiesto anche un commissario ad acta e una penalità di mora. Con motivi aggiunti ha chiesto l'ottemperanza anche per gli interessi e la declaratoria di nullità della nota della Ragioneria che liquidava la sola sorte capitale. L'Amministrazione scolastica si è costituita formalmente; si è costituito anche il MEF-Ragioneria Territoriale dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione. Ha accertato che il giudicato è vincolante e che, decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione scolastica non aveva dimostrato di avervi dato completa esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, di ricostruire la posizione della docente in graduatoria dal 25 agosto 2014; riconoscerle la partecipazione ora per allora al piano straordinario, individuandola come destinataria di un contratto a tempo indeterminato con immissione in ruolo per l'anno scolastico 2015/2016 e assegnazione a un ambito territoriale della Campania; ricostruirne la carriera e regolarizzarne la posizione contributiva e previdenziale dal 1° settembre 2015; e pagare gli interessi legali dalla domanda al saldo, non corrisposti sulla somma risarcitoria di € 70.444,24. Ha escluso la nullità della nota della Ragioneria e un suo autonomo inadempimento, poiché la Ragioneria non ha potere decisionale sul trattamento economico e si limita a eseguire gli atti del datore di lavoro; il pagamento degli interessi compete quindi al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e attivazione, su nuova istanza della ricorrente, per i successivi 90 giorni. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora, commisurata agli ulteriori interessi al tasso legale sulle somme complessivamente non ancora pagate, dal novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Spese liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi reiterato la domanda per l’ottemperanza, deducendo altresì la nullità dell’esibita nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli (priva di data) dove in esecuzione della sentenza è stato previsto il pagamento della sola sorte capitale di € 70.444,24 lordi, liquidata a titolo di risarcimento del danno, e non anche degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
La domanda di nullità è stata proposta in relazione alla nota della Ragioneria, ma il TAR l'ha respinta nel merito: la nota non è nulla perché la Ragioneria non è titolare del potere di liquidare autonomamente gli interessi e dà esecuzione agli ordini di pagamento del Ministero datore di lavoro.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio deve accogliere, altresì, nei limiti e termini che seguono, la domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un’ulteriore somma di danaro, quale penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Tale somma va determinata nella misura degli ulteriori interessi, da computarsi sempre al tasso legale, su quanto complessivamente non ancora corrisposto alla ricorrente, assumendo per la bisogna quale dies a quo il novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
La penalità di mora è stata determinata, nel caso concreto, in ulteriori interessi al tasso legale sulle somme non corrisposte, con decorrenza dal novantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento, anche se eseguito dal commissario ad acta. La nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Come detto innanzi, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione in data 21/1/2026; relativamente all’obbligo di pagamento delle somme è decorso quindi il termine di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/96, convertito con legge n. 30/1997.
Il decorso del termine previsto per l'adempimento degli obblighi pecuniari della pubblica amministrazione, dopo la notificazione del giudicato presso la sede reale, consente di rilevare l'inadempimento ai fini dell'ottemperanza.
art. 1, comma 96, legge n. 107/2015
a riconoscere il diritto della ricorrente a partecipare, ora per allora, al piano straordinario di assunzioni ex art. 1, co. 96, della legge n. 107/2015, individuando la medesima quale destinataria di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con immissione in ruolo per l’anno scolastico 2015/2016 ed assegnazione ad uno degli Ambiti Territoriali della Campania;
In sede di ottemperanza, l'Amministrazione deve dare attuazione alla statuizione passata in giudicato che riconosce la partecipazione ora per allora al piano straordinario di assunzioni e l'individuazione della docente quale destinataria del contratto a tempo indeterminato.
Massime di principio
- Il giudicato del giudice ordinario che riconosce un'utilità concreta al privato vincola l'Amministrazione e impone di adottare tutti gli atti necessari a conseguire effettivamente il bene della vita riconosciuto, comprese le conseguenze giuridiche, economiche, contributive e previdenziali espressamente statuite.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione competente a eseguire il giudicato non può ritenersi adempiente limitandosi a pagare la sorte capitale quando il titolo giudiziale riconosce anche gli interessi legali: deve disporne il pagamento integrale.
- L'ufficio di ragioneria che si limita a eseguire gli ordini di pagamento dell'Amministrazione datrice di lavoro, senza autonomo potere decisionale sulla costituzione o modifica del trattamento economico, non è direttamente tenuto all'ottemperanza e non è nulla la sua nota che rifletta i limiti delle sue attribuzioni; l'obbligo di completare il pagamento resta in capo all'Amministrazione datrice di lavoro.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme ancora dovute; la nomina del commissario non impedisce all'Amministrazione di adempiere spontaneamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →