Cassazione Penale, Sentenza n. 23743/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per riciclaggio. Si contestava che i due avessero attivato carte prepagate utilizzate per raccogliere somme provenienti da reati commessi da terzi (trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale, indebito utilizzo di carte di credito e autoriciclaggio). Il difensore di Cinieri deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale collaborativo, della scelta di un rito deflattivo e delle condizioni personali (stato di salute, disoccupazione, scarsa scolarizzazione e problematicità familiare). Il difensore di Cissello censurava la qualificazione normativa ai sensi dell'art. 648-bis (sostenendo indeterminatezza del reato presupposto e mancata specificazione della provenienza dei fondi), invocava la non punibilità ex art. 131-bis e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto alle censure: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di attenuanti generiche per Cinieri, ritenendo inattendenti o non idonei gli elementi personali e sociali prospettati (le condizioni di salute non erano invalidanti, non risultava indigenza e il nucleo familiare era regolare). Per Cissello la Corte ha confermato che la condotta di aprire e utilizzare carte prepagate per veicolare somme sospette è idonea a integrare il reato di riciclaggio e che non è necessaria la prova giudiziale analitica del delitto presupposto quando la provenienza illecita può essere desunta logicamente; ha escluso inoltre l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis e ha ritenuto infondata la richiesta di attenuanti generiche. A seguito della dichiarata inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che integra il reato di riciclaggio la condotta volta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di somme quando, per luogo e modalità, la provenienza delittuosa risulti certa; non è necessario provare giudizialmente la tipologia esatta del reato presupposto quando la sua esistenza può essere desunta con prove logiche.
Il giudice ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis al caso di riciclaggio così qualificato, ritenendo che i presupposti di particolare tenuità o di non punibilità non fossero soddisfatti.
La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi sufficienti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche invocate; elementi quali stato di salute, disoccupazione o contesto familiare devono essere effettivamente idonei e documentati per influire sulla valutazione delle attenuanti.
In caso di dichiarata inammissibilità del ricorso, si applica la disposizione che comporta l'obbligo per i ricorrenti di contribuire alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento di Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto conformemente alla norma speciale richiamata.
Massime di principio
- L'apertura e l'uso di strumenti finanziari (es. carte prepagate) destinati a ricevere e veicolare somme provenienti da attività illecite può integrare il reato di riciclaggio anche se non è stata accertata giudizialmente la specifica fattispecie del delitto presupposto, quando circostanze obiettive rendono probabile l'origine illecita dei fondi.
- La qualificazione del reato e la valutazione della provenienza illecita possono fondarsi su prove logiche e sulla valutazione complessiva del contesto; non è sempre necessaria la prova diretta del reato presupposto o dei suoi autori.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario produrre elementi concreti e rilevanti che modifichino la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato; mere affermazioni su condizioni di salute, disoccupazione o contesto sociale, senza rilievo probatorio, possono non essere ritenute sufficienti.
- Le ipotesi di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) difficilmente si conciliano con reati di riciclaggio, data la gravità e gli effetti economico-sociali della condotta; la richiesta va valutata con attenzione ai criteri normativi e quantitativi applicabili.
- In Cassazione la sindacabilità delle valutazioni di merito è limitata: le contrapposizioni su valutazioni fattuali e sulla logica del giudice di merito sono difficilmente recepibili se la motivazione è coerente e non illogica.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
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