Cassazione Penale, Sentenza n. 19607/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la valutazione della gravità indiziaria relativa alla sua presunta partecipazione, come pusher, a un'associazione dedita al narcotraffico (capeggiata da Giuseppe Ragusa e Alessandro Maccarone). Con unico motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 2, del DPR 309/1990 e vizio motivazionale: sosteneva che il rapporto con Ragusa fosse personale e non indice di affectio societatis, che le conversazioni captate fossero state interpretate fuori contesto e che i modesti quantitativi acquistati e il pagamento immediato dimostrassero la sua estraneità al sodalizio (mero consumatore/cliente)
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero a sindacare la valutazione del quadro indiziario senza individuare illogicità argomentative idonee a rendere la motivazione carente nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito il corretto standard applicabile alle misure cautelari (valutazione della gravità degli indizi, non della prova definitiva) e ha confermato l'analisi globale delle intercettazioni e delle altre risultanze: acquisti continuativi di stupefacente, sollecitazioni per approvvigionamenti per soddisfare clientela, uso di frasi in codice, suggerimenti per incrementare il profitto, accordi su tempi di consegna (uso del plurale da parte del dominus), interessamento ai crediti del pusher. Ha escluso che i modesti quantitativi e il pagamento immediato sciogliessero la qualificazione di partecipazione associativa (spiegandoli con il contesto pandemico). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 74, comma 2
Riferimento alla normativa sulle modalità di partecipazione e alle qualificazioni del reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato la configurabilità dell'affectio societatis sulla base del compendio indiziario
Codice di procedura penale, art. 292
Richiamato in riferimento ai requisiti formali della richiesta di riesame e alla funzione del riesame quale controllo dell'ordinanza cautelare
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione e la conseguente esclusione o limitazione di sanzioni aggiuntive
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 32081/2014; Sez. 6, n. 51500/2018; Sez. U, n. 11/2000)
Principi di diritto citati: distinzione tra giudizio cautelare (valutazione della gravità degli indizi) e giudizio di merito (precisione e concordanza delle prove); linea interpretativa secondo cui l'acquirente stabilmente disponibile a ricevere sostanze può superare la soglia del rapporto meramente contrattuale e integrare partecipazione associativa
Massime di principio
- In sede cautelare (misure interdittive o detentive) il giudice valuta la gravità degli indizi nel loro complesso: non è necessario il grado di precisione richiesto per la condanna nel merito
- Le singole intercettazioni devono essere lette nel loro sincretismo con l'intero compendio investigativo; estrapolare frasi decontestualizzate non è sufficiente a neutralizzare un quadro indiziario complessivo
- Quantitativi modesti e pagamento immediato non escludono automaticamente la partecipazione associativa: vanno valutati nel contesto (es. difficoltà di approvvigionamento, ruolo continuativo dell'acquirente)
- Per neutralizzare un indizio accusatorio occorre fornire elementi che lo privino in modo evidente della sua portata possibilistica; semplici spiegazioni alternative non sempre bastano
- Elementi sintomatici utili a delineare l'affectio societatis includono: continuità degli approvvigionamenti, uso di codice, ruoli e indicazioni operative da parte dei vertici, interessamento ai crediti/debiti e linguaggio che indica azioni collettive (es. uso del plurale)
- In cassazione contro provvedimenti cautelari l'ammissibilità del ricorso richiede che le censure evidenzino profili di illogicità o contraddittorietà nella motivazione, non la mera diversa valutazione degli elementi probatori
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