Cassazione Penale, Sentenza n. 18840/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rinnovato la misura cautelare custodiale dopo la perdita di efficacia della precedente per inosservanza del termine di deposito della motivazione. Il ricorrente contestava l'assenza di specifica e nuova motivazione sulla "eccezionalità" delle esigenze cautelari richieste dall'art. 309, comma 10 c.p.p., sostenendo che la rinnovazione si fondava su genericità e su una mera riproposizione degli elementi già esistenti, non idonea a giustificare la misura in mancanza di elementi sopravvenuti, e rilevando la sua incensuratezza, la condanna al minimo e l'assenza di reati fine.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che le "eccezionali esigenze cautelari" necessarie per rinnovare una misura che ha perso efficacia non richiedono necessariamente elementi nuovi o sopravvenuti, ma possono essere desunte dalla gravità dei fatti, dalla personalità criminale e dal rilievo dei beni giuridici da tutelare come emergenti dalla sentenza di condanna. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la sentenza di condanna e gli elementi probatori (ruolo di rilievo del Cipriano nell'associazione, totale disponibilità, rapporto fiduciario con il capo mafioso Inzerillo, collegamenti con l'articolazione statunitense, modalità operative e capacità di incidere sull'attività del sodalizio) giustificano l'eccezionalità delle esigenze cautelari sia sul versante della pericolosità di reiterazione sia sul versante del pericolo di fuga. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 bis co. 1, 4 e 6 cod. pen.
La norma definisce il reato di associazione mafiosa, che costituisce il fondamento della misura cautelare: la gravità del fatto e il ruolo nell'associazione sono elementi centrali per valutare il pericolo per la collettività
art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen.; art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Regola il procedimento cautelare in relazione alla sentenza di condanna; la norma e la presunzione legale richiedono comunque una motivazione sulla straordinarietà del pericolo quando si rinnovi una misura sulla base della condanna
art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (termine perentorio di 30 giorni per il deposito della motivazione)
Stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento cautelare se la motivazione non è depositata nei termini; tuttavia la rinnovazione è ammessa solo per "eccezionali esigenze cautelari", che la Corte ha interpretato come non richiedenti necessariamente elementi nuovi
Fornisce il parametro della concretezza del pericolo per le esigenze ordinarie cautelari; la Corte distingue l'eccezionalità (grado maggiore di pericolo) dalla semplice concretezza richiesta dall'art. 274
Massime di principio
- La rinnovazione di una misura cautelare caduta per vizio formale non richiede necessariamente elementi nuovi: l'eccezionalità delle esigenze può essere desunta dagli elementi già acquisiti (es. sentenza di condanna, ruolo nell'associazione, gravità dei fatti).
- Il giudice che rinnova la misura deve comunque motivare la straordinarietà del pericolo per la collettività; tale motivazione può emergere dalla valutazione complessiva della gravità del reato, della capacità criminale e del ruolo del soggetto.
- L'assenza di una formula testuale che usi esattamente la parola "eccezionalità" non è, di per sé, invalida se dalla motivazione risulta chiaramente che le esigenze superano il grado ordinario di pericolosità.
- L'incensuratezza dell'imputato o la condanna al minimo della pena non esclude automaticamente la misura cautelare quando vi siano elementi concreti che evidenziano una pericolosità rilevante (es. ruoli fiduciari, collegamenti internazionali, funzione attiva nel sodalizio).
- I collegamenti con articolazioni estere dell'associazione possono integrare un concreto rischio di fuga o di sottrazione al processo, rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari.
- Il tribunale del riesame può valutare e integrare la motivazione del provvedimento impugnato nei limiti dei propri poteri, ma la rinnovazione deve sempre essere sorretta da una motivazione che renda percepibile l'eccezionalità del rischio per la collettività.
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