Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00204/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio in modo conforme all'esito di secondo grado. Per il primo ricorrente, il ricorso è stato ritenuto precluso perché i motivi di appello inerenti alla responsabilità erano stati rinunciati nell'ambito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; di conseguenza, secondo la Corte di cassazione, quelle censure non potevano più essere riproposte e non erano neppure rilevabili d'ufficio questioni di nullità o inutilizzabilità collegate ai motivi rinunciati. Per la seconda ricorrente, il primo motivo contestava il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come furto con strappo e non come rapina; il secondo motivo censurava la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di equivalenza tra circostanze, chiedendo anche la riduzione della pena al minimo edittale. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e il secondo motivo manifestamente infondato perché il bilanciamento tra circostanze e la commisurazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Nei confronti del primo ricorrente ha ritenuto preclusa ogni censura attinente ai motivi di appello rinunciati nel concordato in appello, con conseguente impossibilità di riesaminare profili di responsabilità o questioni ad essi collegate. Nei confronti della seconda ricorrente ha escluso la fondatezza delle doglianze sulla qualificazione del fatto, sulla recidiva e sulla pena, rilevando sia la genericità del motivo sulla qualificazione giuridica, sia l'insindacabilità in cassazione del giudizio di bilanciamento e della determinazione del trattamento sanzionatorio quando sorretti da motivazione adeguata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta una rinuncia parziale ai motivi di impugnazione e limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati, precludendo in cassazione la riproposizione delle censure abbandonate.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause ex art. 129 c.p.p. rispetto ai motivi rinunciati.

  • art. 628 c.p.

    È richiamato per la qualificazione del fatto come rapina, ritenuta corretta dalla Corte territoriale.

  • art. 624-bis c.p.

    È invocato dalla difesa come qualificazione alternativa, ma il motivo è ritenuto generico e infondato.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato in appello determina una preclusione processuale: non possono essere riproposte in cassazione censure relative ai capi e punti oggetto di rinuncia, né possono essere rilevate d'ufficio nullità o inutilizzabilità ad essi collegate.
  • Il giudice che recepisce il concordato in appello non è tenuto a verificare e motivare sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su eventuali nullità assolute e inutilizzabilità delle prove con riguardo ai motivi rinunciati, perché la devoluzione del giudizio resta limitata ai motivi residui.
  • Nel ricorso per cassazione la censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico o meramente assertivo è inammissibile.
  • La valutazione sulla recidiva, sul giudizio di comparazione tra circostanze e sulla determinazione concreta della pena appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica.
  • Non esiste un diritto dell'imputato al minimo edittale: la pena va commisurata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurtoPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.