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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45118/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame per due motivi principali: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale aveva annullato la riconducibilità dell'incendio del peschereccio (capo 6) alla cosca Molé e al Madaffari, ma al tempo stesso aveva mantenuto la misura cautelare ritenendo sussistenti gli altri reati (associazione mafiosa ex art. 416-bis e tentata estorsione aggravata), nonostante tali reati fossero strettamente funzionalmente collegati all'atto intimidatorio annullato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale valorizzato conversazioni intercettate tra membri della cosca avversaria senza adeguata verifica dell'attendibilità delle fonti primarie e senza elementi esterni di riscontro, con particolare riguardo al valore probatorio di dichiarazioni rese da appartenenti a cosche avverse.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha rilevato una macroscopica incoerenza logica: l'annullamento della contestazione relativa all'incendio (fatto centrale e strumentale all'estorsione e all'attività associativa) aveva destrutturato l'impianto accusatorio e reso manifestamente illogica la persistenza della gravità indiziaria per gli altri reati così come motivata. Viceversa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle intercettazioni fatta dal Tribunale, richiamando il principio che conversazioni intercettate, cui non ha partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova se sono gravi, precise e concordanti e soddisfano specifiche condizioni. In conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per nuovo giudizio, disponendo che il Tribunale chiarisca se, al netto dell'esclusione della partecipazione del ricorrente all'incendio, permanga la gravità indiziaria per il delitto di estorsione e per l'associazione mafiosa.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Usata come quadro normativo per l'accusa di associazione mafiosa; la Corte rileva che l'atto incendiario era elemento centrale nella logica mafiosa ascritta alla cosca Molé e nella contestazione dell'attività associativa attribuita al ricorrente, e che l'esclusione di tale fatto ha inciso sulla coerenza della gravità indiziaria dell'associazione.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito del valore probatorio delle dichiarazioni; la Corte ribadisce che il contenuto delle intercettazioni non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, non è soggetto ai medesimi canoni di cui all'art. 192, comma terzo, ma deve essere valutato sul piano logico e probatorio secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • Principio giurisprudenziale sulle intercettazioni (Sez. 6, n. 5224/2019 e Sez. 5, n. 4572/2015)

    Le intercettazioni in cui l'imputato non partecipa possono costituire fonte diretta di prova se il contenuto è chiaro, se non vi è dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato, se gli interlocutori, per il ruolo ricoperto, parlino seriamente degli affari illeciti e se non vi siano elementi per ritenere che riferiscano il falso; tali condizioni sono state ritenute verificate dal Tribunale nella fattispecie, e quindi la Corte ha escluso il vizio dedotto sul punto.

Massime di principio

  • Se un fatto centrale e strumentale dell'impianto accusatorio (es. un atto intimidatorio) viene escluso, il giudice deve verificare e motivare in modo chiaro e coerente come gli altri elementi probatori, residui, siano comunque idonei a sostenere la gravità indiziaria delle accuse correlate; in mancanza, si configura una macroscopica incoerenza logica che può portare all'annullamento del provvedimento.
  • Le conversazioni intercettate tra terzi (a cui l'imputato non partecipa) possono avere valore probatorio diretto, ma devono essere valutate alla luce dei criteri di gravità, precisione e concordanza e con attenzione al contesto e al ruolo degli interlocutori; il giudice deve esplicitare le ragioni per cui ritiene attendibili tali elementi.
  • Non è ammesso sostituire, senza motivazione comprensibile, un elemento fattuale centrale (es. un incendio concreto) con un'affermazione riportata nella stessa attività probatoria (es. la minaccia esplicita riferita da terzi) per sorreggere le stesse conclusioni: il passaggio logico deve essere esplicitato e coerente.
  • Quando le accuse si fondano su nessi teleologici (atto intimidatorio finalizzato a costringere la vittima a subire un'estorsione nell'ambito di un monopolio mafioso), il giudice deve dimostrare come ciascun elemento contribuisca al rapporto causale e finalistico; l'eliminazione di un elemento cardine richiede una nuova valutazione complessiva delle prove.
  • Nelle valutazioni su intercettazioni e dichiarazioni di appartenenti a cosche avverse, è opportuno che il giudice indichi eventuali riscontri esterni o ragioni che elevino l'affidabilità delle fonti, anche quando ritenga superabili le obiezioni sulla debolezza probatoria.

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