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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34328/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/11/2024 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, e rideterminato la pena a 13 anni e 9 mesi. L'imputato articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella configurazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma quarto (disponibilità di armi), sostenendo che la Corte di appello si era illegittimamente ancorata a risultanze di altro procedimento (cd. "Apocalisse") e non aveva provato la consapevolezza di Bacchi circa la disponibilità di armi; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella configurazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma sesto (reimpiego dei proventi per il controllo di attività economiche), sostenendo che i centri scommesse fossero al più attività di riciclaggio e non prova di emersione del denaro a vantaggio del sodalizio; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis (incensuratezza, dichiarazioni eteroaccusatorie, gravi condizioni di salute).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, avesse legittimamente integrato l'istruttoria acquisendo le sentenze irrevocabili del procedimento "Apocalisse" ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa la consapevolezza (o l'ignoranza colpevole) di Bacchi del carattere armato di Cosa Nostra, nonché circa l'implicito reimpiego di profitti a fini di controllo economico richiesto dall'aggravante del comma sesto. Ha inoltre ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche, valutando prevalente la gravitaà, la durata e l'intensità della condotta e la posizione apicale/di promozione degli accordi a scopo di lucro. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali del grado, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori per ciascuna parte civile). Rimane confermata, in quanto statuizione di merito resistita, la decisione di secondo grado che aveva accertato le aggravanti e la pena di anni 13 e mesi 9.

Norme richiamate

  • art. 416-bis codice penale (comma quarto)

    L'aggravante per la disponibilità di armi può essere applicata anche al concorrente esterno se risulta che il sodalizio era 'armato' e l'imputato ne era consapevole o l'ignorava per colpa; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza/ignoranza colpevole nel caso concreto grazie all'integrazione istruttoria e alle sentenze acquisite.

  • art. 416-bis codice penale (comma sesto)

    L'aggravante relativa al reimpiego di proventi finalizzato al controllo di attività economiche può colpire anche il concorrente esterno quando è dimostrato che i proventi hanno contribuito a mantenere/assumere il controllo economico; la Corte ha ritenuto che il rapporto sinallagmatico con Cosa Nostra e i versamenti ricevuti/configurati integrino il requisito soggettivo e oggettivo richiesto.

  • art. 62-bis codice penale

    Le circostanze attenuanti generiche sono valutate discrezionalmente dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto gli elementi favorevoli evocati dalla difesa insufficienti rispetto alla gravitaà, alla durata e all'intensità della condotta delittuosa.

  • art. 238-bis codice di procedura penale

    Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili di altri processi come prova: tali sentenze hanno valore di riscontro che può essere valutato dal giudice di merito ma non sono autosufficienti; la Corte ha ammesso e valorizzato tali pronunce come riscontro alle risultanze del processo in esame.

  • art. 59, comma secondo, codice penale

    Regola l'imputazione soggettiva quando la consapevolezza o l'ignoranza colpevole determine la responsabilità per circostanze aggravanti; applicata per stabilire che il concorrente esterno può essere ritenuto consapevole delle circostanze aggravanti.

  • art. 603 codice di procedura penale

    Norma sul giudizio di rinvio e sulle facoltà del giudice di merito di rinnovare l'istruttoria; la Corte di appello ha esercitato questi poteri acquisendo nuova documentazione e sentenze.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e d) )

    Previsione dei motivi di impugnazione in Cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto tali motivi infondati o inammissibili alla stregua del controllo di legittimità svolto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Le sentenze irrevocabili di altri processi acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. possono essere valorizzate come riscontro probatorio, ma non sono autosufficienti: il giudice deve integrarle con le risultanze del processo in esame e motivare il nesso probatorio.
  • Il giudice di rinvio ha poteri di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) e può fornire una motivazione diversa o integrativa rispetto a quella censurata dalla Cassazione, purché il nuovo convincimento sia adeguatamente motivato e non si fondi su argomentazioni già ritenute illogiche.
  • L'aggravante dell'art. 416-bis, comma quarto (disponibilità di armi), può colpire anche il concorrente esterno se è dimostrata la conoscenza o l'ignoranza colpevole della natura armata del sodalizio; l'esistenza di una 'famiglia mafiosa' storica armata costituisce elemento fortemente probativo se comprovato da altri elementi processuali.
  • L'aggravante dell'art. 416-bis, comma sesto (reimpiego proventi per controllo economico) richiede la prova che i proventi abbiano effettivamente contribuito all'assunzione o al mantenimento del controllo di attività economiche; il rapporto sistemico e la sinergia economico-protettiva possono integrare questo requisito anche se i proventi derivano da terzi.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche rimane esercizio di valutazione del giudice di merito: elementi quali incensuratezza o condizioni di salute devono essere confrontati concretamente con la gravità, durata e modalità della condotta criminos­a per consentire la loro valorizzazione.
  • Chi impugna in Cassazione deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia evidentemente carente o contraddittoria; mere contestazioni generiche o richiami a prove non ritenute decisive dal giudice di merito difficilmente suffragano il ricorso.

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