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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13937/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Tonelli avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca/annullamento di tre provvedimenti di sequestro probatorio disposti in data 21/11/2020. Le censure includevano: (1) violazione dell'art. 309 co.5 c.p.p. (attuazione per relationem) e mancata trasmissione di atti sopravvenuti, in particolare l'annotazione della Polizia Giudiziaria priva di allegati e la mancata trasmissione della sentenza di assoluzione di Michele Sante Fonti; (2) carenza o apperenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti (attraverso cui si contestavano i reati di fabbricazione/uso di documenti falsi, favoreggiamento, riciclaggio) e mancanza di relazione dei beni sequestrati con le ipotesi di reato; (3) violazione del principio di proporzionalità e motivazione apparente relativamente al sequestro massivo di dispositivi elettronici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente fondato. La Corte ha rilevato carenza di legittimazione del Tonelli a impugnare i sequestri riferiti ai beni rinvenuti esclusivamente nella disponibilità di Fonti (per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile). Per i beni sequestrati al Tonelli (oggetti rinvenuti nella sua camera, negli spazi comuni e il telefono sequestrato alla sua persona, inclusa la copia forense), la Corte ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale del decreto di sequestro probatorio e dell'ordinanza del riesame: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro limitatamente a quei beni, ordinandone la restituzione all'avente diritto (inclusa la copia forense). Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero deve trasmettere al Tribunale, ai fini del riesame del sequestro, i soli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato; non si applica l'obbligo di trasmissione di tutti gli elementi sopravvenuti previsto dall'art. 309 co.5 (relativo ad altre misure coercitive).

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa ma escluso dal Collegio come applicabile alla disciplina del riesame dei sequestri: la norma concerne il riesame delle misure coercitive personali e l'obbligo di trasmissione di elementi sopravvenuti non è automaticamente estendibile al sequestro probatorio.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il decreto di sequestro probatorio richiede un onere motivazionale: deve indicare le finalità probatorie, il fumus commissi delicti e la relazione tra i beni e la fattispecie criminosa; se il provvedimento si limita a rinviare ad atti non allegati, la mancata allegazione ostacola il diritto di difesa e può viziarne la legittimità.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Conferma l'obbligo di motivazione anche nei decreti di convalida del sequestro; la motivazione deve riguardare fumus, collegamento dei beni al reato e finalità probatorie.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Definisce i soggetti legittimati a proporre ricorso in sede di cassazione contro ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324; la Corte ha applicato questa norma per escludere la legittimazione di Tonelli rispetto ai beni sequestrati esclusivamente a Fonti.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma di riferimento sulle ordinanze del tribunale in materia cautelare e di riesame; utilizzata come contesto normativo per la legittimazione e la procedura di impugnazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso relativo ai beni nei quali il ricorrente non vantava titolo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità applicabile anche alle misure reali (compresi i sequestri probatori); serve a limitare l'impatto sulla proprietà rispetto alla finalità probatoria.

  • art. 42 Cost. e Protocollo n.1 CEDU

    Richiamati come riferimenti costituzionali e sovranazionali alla tutela della proprietà privata, a presidio del bilanciamento richiesto nella motivazione dei sequestri.

  • art. 497-bis, art. 493-ter, art. 378, art. 648-bis cod. pen.

    Norme penali relative rispettivamente ai documenti validi per l'espatrio falsi/uso di documenti esteri, fabbricazione di documenti falsi, favoreggiamento personale e riciclaggio/ricettazione; costituivano le fattispecie contestate nell'indagine e su cui il Collegio ha esaminato la motivazione del sequestro.

Massime di principio

  • Legittimazione all'impugnazione: solo il soggetto cui le cose sono state sequestrate o chi ha titolo alla loro restituzione (oltre all'indagato, al suo difensore e al P.M.) può proporre ricorso; chiunque non rivesta tali qualità rischia l'inammissibilità della doglianza.
  • Obbligo motivazionale del sequestro probatorio: il decreto e la convalida devono indicare fumus commissi delicti, la natura dei beni e il nesso di pertinenza con l'ipotesi di reato, nonché la concreta finalità probatoria; mere citazioni di articoli di legge o richiami ad atti non allegati non sono sufficienti.
  • Limiti alla motivazione per relationem: il richiamo ad atti di polizia giudiziaria è ammissibile solo se quegli atti sono relevanti, noti o ostendibili all'interessato e il giudice dimostra di averne fatto una valutazione critica; altrimenti si configura un'impugnazione 'al buio'.
  • Il tribunale del riesame non può supplire con valutazioni ex novo alle carenze motivazionali del pubblico ministero identificando di propria iniziativa le finalità del sequestro; l'onere spetta al P.M.
  • Principio di proporzionalità e gradualità: anche i sequestri probatori devono essere commisurati alla finalità perseguita e non possono avere carattere meramente esplorativo o 'massivo' rispetto ai beni personali ed elettronici.
  • Effetti della sentenza di merito su provvedimenti cautelari: sentenze non irrevocabili o pronunciate con formula dubitativa non sempre inficiano automaticamente i provvedimenti di sequestro, ma il loro contenuto può essere rilevante se prodotto e considerato nel riesame.

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