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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01136/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano in gran parte di merito, quindi non proponibili in sede di legittimità, e comunque riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute adeguate, fondate su plurimi ed univoci indizi della destinazione allo spaccio della sostanza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte richiama la disposizione incriminatrice relativa ai fatti di lieve entità in materia di stupefacenti, osservando che la motivazione della sentenza di merito aveva già individuato plurimi e inequivoci elementi attestanti la destinazione della sostanza allo spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto o delle risultanze probatorie, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio relativo all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da plurimi elementi indiziari concordanti, la cui valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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