Cassazione Civile, Ordinanza n. 05049/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assegnataria)
La controversia
La controversia nasce dall'assegnazione in locazione con patto di riscatto di un alloggio di edilizia economica e popolare sito in un comune umbro, per il quale l'assegnataria, ritenendo maturati i presupposti pattizi, ha chiesto una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in luogo del contratto di trasferimento non concluso. L'Amministrazione finanziaria aveva chiamato in garanzia un soggetto a cui una porzione del terreno era stata ceduta in permuta; costui aveva poi proposto domanda riconvenzionale di usucapione sulla particella controversa. In primo grado la domanda principale era stata rigettata e accolta l'usucapione; in appello la domanda ex art. 2932 c.c. era stata ritenuta inammissibile perché riferita a un rapporto pubblicistico. Dopo un primo giudizio di cassazione che aveva cassato con rinvio affermando la tutelabilità in via ordinaria del diritto al trasferimento dell'alloggio, il giudice di rinvio ha nuovamente rigettato la domanda di trasferimento, ritenendo che l'Amministrazione potesse legittimamente rifiutare il contratto perché la particella 1043 sarebbe stata ormai usucapita dal terzo. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 828 e 830 c.c. e dell'art. 11 l. n. 1676/1960, sostenendo che il bene, essendo demaniale o comunque appartenente a patrimonio indisponibile, non fosse usucapibile; 2) violazione degli artt. 2697 e 1142 c.c. per mancata prova della qualità di eredi dei controricorrenti e del decesso del precedente titolare; 3) omesso esame di atti decisivi (acquisizione al Demanio, assegnazione provvisoria, accatastamento, autorizzazione alla vendita) che avrebbero escluso l'usucapione; 4) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché sarebbe stato deciso su un appello incidentale non proposto e sarebbero state poste spese a suo carico nonostante la compensazione in primo grado; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle spese di soccombenza nei vari gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale sono sottratti alla pubblica destinazione solo nei modi previsti dalla legge e non possono essere acquistati per usucapione da terzi quando il diritto reale invocato sia incompatibile con la destinazione del bene al soddisfacimento di un bisogno primario di cittadini non abbienti. Il giudice di rinvio dovrà altresì provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza ribadisce che, nelle assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita, l'assegnatario può chiedere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, se ricorrono i presupposti pattizi e sostanziali del trasferimento.
Richiamato per affermare che i beni del patrimonio indisponibile restano sottratti alla pubblica destinazione solo nei modi stabiliti dalla legge e non possono essere usucapiti se ciò contrasta con la loro destinazione pubblica.
Utilizzato, in combinazione con l'art. 828 c.c., per escludere l'acquisto per usucapione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico non territoriale.
La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la pretesa permuta verbale con l'ente; la Cassazione richiama tale dato per evidenziare che, in assenza di prova certa di un valido declassamento del bene, il possesso di fatto non può prevalere sulla destinazione pubblica.
Censurato dalla ricorrente quanto alla prova della qualità di erede; la Cassazione dichiara il motivo inammissibile perché la qualità di erede era stata presupposta dalla stessa ricorrente e la relativa contestazione era tardiva.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo al possesso; la Corte non entra nel merito perché il motivo principale sull'usucapibilità del bene è accolto, assorbendo il resto.
Invocato per lamentare extrapetizione/ultrapetizione in relazione all'appello incidentale e alle spese; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Invocato per contestare la liquidazione delle spese nei gradi di merito e di legittimità; la questione resta assorbita per effetto della cassazione con rinvio.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Norma processuale di riferimento per i motivi di nullità della sentenza o del procedimento.
Norma processuale di riferimento per il vizio di omesso esame di atti decisivi.
Richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'udienza camerale.
L. n. 1676 del 1960, art. 11
La Corte lo menziona per distinguere l'ipotesi degli alloggi di edilizia sovvenzionata con assegnazione e riscatto dalla diversa fattispecie del vincolo temporaneo di inalienabilità; non ne trae una regola di usucapibilità, ma ne ricava il contesto pubblicistico del bene.
RD n. 1165 del 1938, art. 231
Richiamato solo per precisare che l'orientamento citato dal giudice di rinvio riguardava una fattispecie diversa, relativa alle cooperative edilizie e al vincolo di inalienabilità temporanea.
Massime di principio
- Nelle assegnazioni di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita, l'assegnatario, una volta verificatisi i presupposti pattizi, è titolare di un diritto soggettivo perfetto al trasferimento dell'immobile e può agire davanti al giudice ordinario per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. o l'accertamento dell'avvenuta cessione.
- I beni appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica solo nei modi stabiliti dalla legge; di conseguenza, non sono suscettibili di usucapione da parte di terzi se il diritto reale preteso è incompatibile con la destinazione del bene al soddisfacimento di un bisogno pubblico primario.
- La contestazione della qualità di erede o della legitimatio ad processum non può essere proposta in modo tardivo quando la parte che la solleva abbia già impostato il processo assumendo quella qualità come presupposta e la controparte non abbia contestato tempestivamente il punto nel corso del giudizio.
- Quando il motivo di ricorso che attacca la ratio decisiva della sentenza viene accolto, gli altri motivi che investono questioni dipendenti o comunque incompatibili restano assorbiti, con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame e la regolazione delle spese.
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