Cassazione Penale, Ordinanza n. 22988/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto fosse formulata in modo generico e non supportata da una manifesta eccentricità rispetto al capo di imputazione. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di patteggiamento e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto, perché non era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che il motivo è solo enunciato in modo formale e resta privo di contenuto concreto: non vengono indicati gli elementi di fatto che renderebbero manifesta una diversa qualificazione giuridica, né viene spiegato in che cosa consisterebbe l'errore del giudice di merito. Il ricorso, quindi, mira sostanzialmente a rimettere in discussione la qualificazione e il trattamento concordati nel patteggiamento, ma senza confrontarsi con i limiti stringenti di impugnabilità previsti per questo rito.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso di specie costituisce la sentenza impugnata.
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi palesi.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017 n. 103
richiamato per il regime temporale di applicazione delle nuove regole sull'impugnazione del patteggiamento.
prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
circostanza aggravante invocata dal ricorrente come erroneamente non esclusa nella qualificazione giuridica del fatto.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito usare il motivo sull'erronea qualificazione giuridica del fatto per sollecitare una rivalutazione in fatto o una diversa ricostruzione probatoria del caso.
- L'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo della contestazione e della sentenza; se la diversa qualificazione richiede passaggi logici fondati su aspetti fattuali o probatori non immediatamente emergenti, il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso che enunci in modo meramente assertivo l'erroneità della qualificazione giuridica senza indicare quali elementi del capo di imputazione rendano palesemente incongruo l'inquadramento adottato dal giudice.
- La disciplina speciale dell'impugnazione del patteggiamento mira a prevenire ricorsi strumentali e a tutelare la natura negoziale dell'accordo sulla pena, che implica la rinuncia alle contestazioni non rientranti nei ristretti casi consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22915/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22916/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22918/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22919/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22921/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22922/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →