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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44392/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia lamentando: 1) la mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n.2 c.p.), sostenendo che la richiesta di dilazione del pagamento da parte della persona offesa avrebbe costituito un fatto ingiusto che lo avrebbe ingiustamente provocato; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.), con riferimento alla presunta resipiscenza e all'assenza di risarcimento del danno (l'imputato affermava di essere stato a sua volta vittima di rapina); 3) l'eccessività del risarcimento del danno liquidato e l'errore nella condanna alle spese a favore della parte civile in appello, nonostante questa non avesse impugnato il capo relativo all'aumento della liquidazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato vizi formali della struttura del ricorso (mancanza di doglianze articolate come motivi riconducibili all'art. 606 c.p.p.) e, nel merito, ha ritenuto infondate le censure. Quanto alla provocazione, la Corte territoriale aveva correttamente valutato che la richiesta di procrastinare il pagamento non costituisce il "fatto ingiusto altrui" idoneo a giustificare la provocazione. Sulle attenuanti generiche la Corte d'appello ha motivato adeguatamente richiamando l'assenza di indici positivi quali la resipiscenza o il risarcimento del danno e la neutralità dell'incensuratezza (art. 62-bis, comma 3 c.p.). La quantificazione del danno morale è rimessa al giudice di merito e non è stata censurata in modo efficace; la condanna alle spese a favore della parte civile è stata ritenuta corretta perché l'appello ha avuto esiti parziali e la parte civile non era totalmente soccombente. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103).

Norme richiamate

  • art. 62, n. 2), codice penale

    La Corte ha ritenuto che la semplice richiesta di dilazione del pagamento non costituisce il "fatto ingiusto altrui" richiesto per il riconoscimento della provocazione; pertanto la circostanza attenuante non è applicabile.

  • art. 62-bis, comma 3, codice penale

    Richiamata per spiegare la neutralità dell'incensuratezza: l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente a motivare la concessione delle attenuanti generiche, e il giudice può fondare la decisione su altri indici ritenuti decisivi.

  • art. 133, codice penale

    La norma elenca gli indici per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a soli alcuni indici rilevanti (p.es. resipiscenza, risarcimento) senza esaurire tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 606, codice di procedura penale

    Prescrive i motivi di ricorso in Cassazione; la mancata articolazione dei motivi secondo i parametri di questa norma ha contribuito all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione, determinando equitativamente Euro 3.000,00.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende prevista per i ricorsi ritenuti infondati o incolpevoli nella struttura.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. U, n. 6402/1997; Sez. 3, n. 28535/2014; Sez. 6, n. 34364/2010)

    Richiami giurisprudenziali usati per sostenere principi: (i) sulla non obbligatorietà di considerare tutti gli elementi favorevoli/sfavorevoli quando si nega l'attenuante generica; (ii) sul principio che la parte civile è soccombente solo se il suo diritto al risarcimento è integralmente escluso, e dunque in caso di accoglimento parziale dell'appello l'attribuzione delle spese alla parte civile può restare dovuta.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione devono essere strutturati come motivi riconducibili agli articoli procedurali (art. 606 c.p.p.); la mancanza di una chiara articolazione delle doglianze può portare all'inammissibilità.
  • La provocazione richiede un 'fatto ingiusto altrui' di una certa gravità: comportamenti commerciali ordinari (es. richiesta di dilazione del pagamento) non sono di per sé idonei a configurare la provocazione.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata facendo riferimento ai soli indici ritenuti decisivi (p.es. assenza di resipiscenza o di risarcimento), non è obbligatorio elencare e valutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
  • La liquidazione del danno morale è rimessa al giudice di merito e segue criteri discrezionali ed equitativi; per contrastarla in Cassazione occorre una censura specifica e fondata sul difetto di motivazione o su evidente travisamento dei fatti.
  • La parte civile è considerata soccombente solo se il suo diritto al risarcimento è integralmente escluso; in caso di esito parziale dell'appello la Corte d'appello può comunque liquidare le spese a suo favore, salvo decisione di compensazione.
  • Per contestare la condanna alle spese bisogna impugnare specificamente il relativo capo della sentenza; una semplice richiesta in appello non impugnata non produce automaticamente soccombenza della parte civile.

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