Cassazione Penale, Ordinanza n. 03496/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a contestare, sotto la veste della violazione di legge, una motivazione della Corte territoriale ritenuta logicamente coerente e corretta nel negare le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed euro 500 di multa per un tentativo di furto aggravato e per il porto di arma o oggetto atto ad offendere. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura investiva una valutazione di merito adeguatamente motivata dal giudice di appello, quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del capo di imputazione relativo al tentativo di reato contestato
richiamato come norma incriminatrice del furto contestato
richiamato come aggravante del furto
richiamato come aggravante del furto
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
richiamato quale autonoma fattispecie contestata relativa al porto di armi o oggetti atti ad offendere
disciplina delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione insindacabile in cassazione se logicamente coerente
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
precedente richiamato per il principio dell'insindacabilità in cassazione della motivazione non illogica sul diniego delle attenuanti generiche
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretto da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici, costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur denunciando formalmente violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →