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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03496/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a contestare, sotto la veste della violazione di legge, una motivazione della Corte territoriale ritenuta logicamente coerente e corretta nel negare le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed euro 500 di multa per un tentativo di furto aggravato e per il porto di arma o oggetto atto ad offendere. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura investiva una valutazione di merito adeguatamente motivata dal giudice di appello, quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base del capo di imputazione relativo al tentativo di reato contestato

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto contestato

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato come aggravante del furto

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    richiamato quale autonoma fattispecie contestata relativa al porto di armi o oggetti atti ad offendere

  • art. 62-bis c.p.

    disciplina delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione insindacabile in cassazione se logicamente coerente

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01

    precedente richiamato per il principio dell'insindacabilità in cassazione della motivazione non illogica sul diniego delle attenuanti generiche

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretto da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici, costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur denunciando formalmente violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoDetenzione di armiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioArmiProcesso penale

Testo integrale

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