Cassazione Civile, Ordinanza n. 30711/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (azienda)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto di accertare che il rapporto formalmente intercorso con l'impresa appaltatrice celasse in realtà una interposizione fittizia di manodopera, sostenendo che la società appaltante esercitasse le prerogative datoriali sostanziali, in particolare la direzione tecnica e il controllo del lavoro, mentre l'appaltatrice si occupava solo della gestione amministrativa. La Corte d'appello ha però riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, rilevando che non risultavano provati gli elementi tipici dell'interposizione illecita e che il controllo esercitato dalla committente era compatibile con un appalto lecito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, come unico motivo, l'omesso esame di un fatto storico asseritamente pacifico, cioè l'ammissione dello sdoppiamento delle prerogative datoriali tra appaltatrice e appaltante, censurando quindi la mancata considerazione di tale circostanza da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non fosse riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché era diretta sostanzialmente a contestare il mancato esame di deduzioni difensive e non di un vero fatto storico decisivo. Inoltre ha osservato che il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto degli atti introduttivi in violazione del principio di specificità. Ha condiviso, infine, l'impostazione della Corte territoriale sulla distribuzione dell'onere della prova e sulla natura meramente fisiologica del controllo della committente sull'esecuzione dell'appalto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non sono deducibili omissioni relative a questioni, deduzioni difensive o mere argomentazioni.
art. 1, comma 3, L. n. 1369/1960
per configurare l'interposizione di manodopera occorre che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, non occasionale né temporanea, e non semplicemente collegata all'oggetto dell'appalto.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in presenza dell'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non basta lamentare che il giudice abbia trascurato deduzioni difensive, argomentazioni, documenti o profili valutativi.
- Chi deduce l'interposizione illecita di manodopera deve allegare e provare gli elementi costitutivi della subordinazione sostanziale verso l'appaltante, mentre il mero controllo tecnico sull'esecuzione dell'appalto è compatibile con un appalto genuino.
- La valutazione circa la significatività dell'uso di mezzi dell'appaltante da parte dell'appaltatore e circa la natura dell'appalto appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, trascrivendo o indicando con precisione gli atti e i fatti rilevanti su cui si fonda la censura.
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