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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03151/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva affidato in appalto alcuni interventi di manutenzione/ristrutturazione su parti dell’edificio e, dopo la loro esecuzione, aveva convenuto in giudizio la società appaltatrice e il direttore dei lavori per far accertare l’inadempimento, ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. In appello, il condominio aveva anche prospettato la responsabilità ex art. 1669 c.c. per gravi difetti dell’opera, lamentando infiltrazioni, rigonfiamenti e distacchi in varie parti dello stabile, oltre a dedurre la responsabilità del direttore dei lavori. La corte territoriale aveva però ritenuto la domanda ex art. 1669 c.c. indeterminata, aveva escluso la risoluzione del contratto perché i difetti non rendevano l’opera totalmente inidonea, aveva dichiarato coperto da giudicato il profilo relativo al direttore lavori e aveva respinto la domanda della società appaltatrice per il saldo. In cassazione, il condominio ha proposto dieci motivi: in sintesi, ha censurato la qualificazione e la presunta indeterminatezza della domanda ex art. 1669 c.c., la valutazione sulla decorrenza dei termini di denuncia/decadenza, la ripartizione dell’onere della prova, l’omesso esame di una relazione tecnica, la quantificazione del danno, il mancato riconoscimento della risoluzione per grave inadempimento, l’efficacia preclusiva del precedente giudicato rispetto alla domanda verso il direttore dei lavori e l’omessa pronuncia sulla domanda di inadempimento per mancata ultimazione dei lavori. La società appaltatrice, con ricorso incidentale, ha invece censurato il rigetto della sua domanda di pagamento del corrispettivo residuo, sostenendo di avere eseguito le opere e di avere diritto al saldo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il sesto e il nono motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della società appaltatrice; ha rigettato l’ottavo e il decimo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi principali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto erronea la declaratoria di indeterminatezza della domanda ex art. 1669 c.c., osservando che la domanda andava qualificata in base ai fatti allegati nell’atto introduttivo, nei quali erano descritte infiltrazioni e vizi idonei a integrare un possibile grave difetto dell’opera; ha inoltre escluso che il precedente giudicato sul compenso del direttore dei lavori precludesse l’esame della domanda ex art. 1669 c.c. nei suoi confronti, perché quel giudicato non copriva tale azione di responsabilità. Quanto alla domanda dell’appaltatore per il saldo, ha ritenuto che il solo fatto della presenza di vizi non esclude, di per sé, il credito residuo, quando l’opera non sia totalmente inutilizzabile e il committente sia tutelato dal risarcimento del danno. La domanda di risoluzione del contratto è stata invece confermata come infondata, perché i difetti accertati non rendevano l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    richiamato come garanzia per i vizi dell’opera in concorso con la tutela più ampia dell’art. 1669 c.c.; la domanda va qualificata in base ai fatti allegati.

  • art. 1668 c.c.

    la risoluzione dell’appalto è ammissibile solo se i difetti incidono in modo notevole sulla struttura e funzionalità dell’opera da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione; altrimenti il committente può chiedere le misure sostitutive del primo comma e il risarcimento.

  • art. 1669 c.c.

    configura responsabilità extracontrattuale per gravi difetti dell’opera; i gravi difetti possono consistere anche in alterazioni di elementi secondari o accessori, come impermeabilizzazioni e infiltrazioni, purché riducano apprezzabilmente il godimento e la normale utilizzazione del bene.

  • art. 1453 c.c.

    invocato dal ricorrente per la mancata ultimazione dei lavori; la Corte ha ritenuto la relativa questione assorbita dal rigetto dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere della prova della decadenza gravasse sulla parte che la eccepiva; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché assorbita dall’accoglimento del motivo sulla qualificazione della domanda.

  • artt. 112 c.p.c.

    la Corte ha ravvisato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver la sentenza qualificato come indeterminata la domanda ex art. 1669 c.c. invece di interpretarla alla luce dei fatti allegati.

  • artt. 115 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per denunciare una decisione non aderente alle prove acquisite; le censure sono state assorbite o respinte secondo il singolo motivo.

  • artt. 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte non li ha esaminati nel merito per assorbimento o infondatezza dei motivi correlati.

  • art. 132 c.p.c. n. 4

    invocato per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto decisiva la violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla qualificazione della domanda.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla sufficienza dell’allegazione dell’atto di citazione e sulla domanda risarcitoria.

  • art. 183 c.p.c.

    le memorie ex art. 183 c.p.c. sono state considerate dalla corte territoriale come sede in cui era stata esplicitata la domanda ex art. 1669 c.c.; la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione dovesse poggiare sui fatti già allegati nell’atto introduttivo.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata in relazione a ciascuna censura.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • sentenza n. 678/2010 del Tribunale di Tivoli

    utilizzata come precedente giudicato interno/esterno invocato per escludere la domanda verso il direttore dei lavori; la Cassazione ha escluso che quel giudicato coprisse la diversa azione ex art. 1669 c.c.

Massime di principio

  • In materia di appalto, quando l’atto introduttivo descrive fatti compatibili con gravi difetti dell’opera, il giudice deve qualificare la domanda anche ai sensi dell’art. 1669 c.c. senza arrestarsi alla sola etichetta formale o alla successiva specificazione della norma nelle difese.
  • La domanda ex art. 1669 c.c. non può essere dichiarata indeterminata se gli allegati fattuali consentono di identificare i vizi dedotti e di verificare la loro riconducibilità alla disciplina dei gravi difetti; la qualificazione corretta prevale sulla mera carenza di una formula espressa nell’atto iniziale.
  • I gravi difetti ex art. 1669 c.c. comprendono anche alterazioni di elementi secondari o accessori dell’edificio, come impermeabilizzazioni, rivestimenti e infiltrazioni, purché incidano apprezzabilmente sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene.
  • La risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1668 c.c. è rimedio eccezionale e presuppone che i difetti rendano l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione; se i vizi sono eliminabili e l’opera conserva una utilità apprezzabile, il rimedio principale resta quello della eliminazione dei difetti o del risarcimento.
  • La responsabilità ex art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale e può concorrere non solo in capo all’appaltatore, ma anche ad altri soggetti che abbiano contribuito causalmente alla produzione dei vizi, come il direttore dei lavori, salvo che un precedente giudicato copra davvero la medesima azione di responsabilità.
  • Se il committente contesta l’inadempimento dell’appaltatore solo per ottenere il risarcimento dei vizi, ma l’opera non è totalmente inutilizzabile, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo residuo non è automaticamente escluso e va valutato alla luce della concreta entità dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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