Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43214/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura: (1) errato mancato riconoscimento della continuazione per il reato di bancarotta e reati fiscali rispetto ad altri reati già definitivi (millantato credito, ricettazione, furto di titoli), sostenendo un unico disegno criminoso e contiguità temporale; (2) illegittima applicazione dell'aumento di pena per continuazione richiamando parametri di recidiva (art. 81, comma 4) e art. 671, comma 2-bis c.p.p., atteso che la recidiva non risulta contestata o definitivamente accertata nelle sentenze irrevocabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: ha confermato la motivazione del Giudice dell'esecuzione che ha escluso la continuazione rispetto alla bancarotta e ai reati fiscali, rilevando la disomogeneità del contesto e la distanza temporale (la bancarotta si consuma con la dichiarazione di fallimento del 16-17 dicembre 2015 mentre gli altri fatti sono del 2013-2014). Sul secondo motivo la Corte ha accolto il ricorso: l'aumento della pena operato era fondato sull'asserita recidiva reiterata ma tale circostanza non risultava definitivamente accertata anteriormente alla commissione dei reati oggetto di continuazione; pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti (diverso magistrato). Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiama la necessità di verificare indicatori concreti (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, identità del disegno criminoso) come nel giudizio di cognizione.

  • art. 81 cod. pen.

    Prevede l'incremento della pena per la continuazione e il limite minimo (un terzo) quando l'imputato è recidivo reiterato: la Corte conferma che tale aumento si applica solo se la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriormente alla commissione dei reati.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata; la Corte segnala che l'effetto di questa aggravante rileva ai fini dell'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma quarto, solo se la condizione di recidiva reiterata è definitivamente accertata prima dei fatti.

  • art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Prevede effetti procedurali/di determinazione della pena in caso di riconoscimento della continuazione; la Corte rileva che l'applicazione del relativo aumento non può poggiare su una recidiva non definitivamente accertata anteriormente ai fatti.

  • legge n. 251/2005 (novella)

    Modifica normativa rilevante per il rapporto tra continuazione e recidiva; la Corte richiama l'orientamento secondo cui le disposizioni introdotte non operano retroattivamente per reati commessi prima della loro entrata in vigore e precisano i limiti dell'aumento quando la recidiva non era definitivamente accertata.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede un accertamento concreto e motivato dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso sulla base di indicatori (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, natura degli illeciti, modalità operative, sistematicità).
  • Il reato di bancarotta fraudolenta si consuma al momento della dichiarazione di fallimento: per valutare la contiguità temporale rispetto ad altri reati occorre considerare tale data di consumazione.
  • I reati fiscali riferiti a diversa annualità possono non essere considerati prossimi temporalmente e pertanto escludere il vincolo della continuazione se manca un quadro unitario.
  • La mera circostanza soggettiva (es. ludopatia) non è sufficiente a dimostrare la programmazione preventiva dei reati se il giudice dell'esecuzione ha già motivatamente respinto tale ricostruzione.
  • L'aumento minimo per la continuazione previsto dall'art. 81, comma 4, trova applicazione solo se la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei fatti; in mancanza, l'applicazione di tale incremento può essere annullata e riassunta.
  • In caso di errore sull'applicazione della recidiva o sulla misura dell'aumento per continuazione, la Corte di Cassazione annulla spesso limitatamente alla determinazione della pena e rinvia al giudice dell'esecuzione per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.