Ordinanza n. 513/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali del 3 marzo 2026
Esito
La controversia
L’associazione ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali, nonché la condanna delle amministrazioni alla consegna integrale della documentazione richiesta. L’istanza è stata presentata dall’avvocato dichiarando di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’associazione, sulla base di una procura speciale e mandato professionale conferiti dal presidente. Il TAR, rilevata d’ufficio la questione dopo il passaggio in decisione, ha dubitato dell’ammissibilità dell’istanza e del ricorso, poiché la delega appare generale o generica e non specificamente riferita ai documenti richiesti, alle singole amministrazioni detentrici o a un determinato procedimento. La delega riguarda indistintamente tutti gli atti relativi al “Ciclone Harry”, nonché ampie problematiche di tutela ambientale, erosione costiera, rischio idrogeologico e gestione del territorio, anche per attività amministrative estese su un arco temporale decennale. I documenti oggetto dell’istanza sarebbero stati individuati per la prima volta dal delegato mediante un’attività autonoma di selezione. La stessa delega sarebbe stata inoltre utilizzata per istanze rivolte a comuni diversi e per attività ordinarie di competenza comunale.
La decisione
Il Collegio non ha definito il merito della domanda di accesso. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto al contraddittorio delle parti l’unica questione relativa alla possibile irritualità, per genericità, della procura o delega utilizzata per presentare l’istanza amministrativa. Il TAR ha rilevato che l’eventuale inammissibilità della delega potrebbe riflettersi sull’ammissibilità sia dell’istanza di accesso sia del ricorso giurisdizionale. Alle parti è stato assegnato il termine di cinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione.
Norme richiamate
silenzio-diniego (diniego tacito) sull’istanza di accesso
La disposizione è richiamata quale fondamento del silenzio-diniego formatosi per il decorso del termine senza riscontro dell’amministrazione.
art. 3, comma 4, d.lgs. 195/2005
termine perentorio di trenta giorni
La disposizione è richiamata in relazione al termine per la definizione dell’istanza di accesso alle informazioni ambientali.
condanna di ciascuna delle Amministrazioni resistenti ... ad esibire e a rilasciare integrale copia della documentazione
La norma è indicata quale base della domanda giudiziale di esibizione e rilascio della documentazione richiesta.
sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità dell’istanza di accesso
La disposizione è utilizzata per sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione.
La norma è richiamata esclusivamente per il domicilio fisico eletto dalla difesa della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva dopo il passaggio in decisione una questione rilevante ai fini della definizione del giudizio e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione, prima di decidere.
- La presentazione di un’istanza di accesso da parte di un difensore in nome di un’associazione richiede una delega o procura sufficientemente specifica; una delega generale o generica, non riferita alle amministrazioni detentrici, ai documenti o a procedimenti individuabili, può determinare l’inammissibilità dell’istanza.
- La genericità della procura non è necessariamente sanata dalla successiva individuazione dei documenti richiesti da parte del delegato: se la selezione dei documenti avviene autonomamente e per la prima volta nell’istanza di accesso, tale circostanza può incidere sulla valida riferibilità della domanda all’associazione delegante.
- L’utilizzo della medesima delega ampia e indistinta per rivolgere istanze di accesso a più amministrazioni e per documenti relativi ad attività ordinarie e temporalmente estese può costituire elemento sintomatico della sua genericità e della sua non specialità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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