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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38033/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già dichiarato responsabile dal Tribunale e poi con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che lo aveva ritenuto colpevole del reato di indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti, in qualità di legale rappresentante di una società. I motivi erano tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che i giudici avessero desunto in modo apodittico la commissione della condotta fraudolenta dal solo dato della carica di amministratore unico e socio unico, senza considerare la possibile presenza di altri dipendenti, la natura dell'attività sociale, la testimonianza dell'Agenzia delle Entrate e la mancanza di prova di effettivi poteri gestori; (2) violazione di legge sulla confisca per equivalente, deducendo che l'importo confiscato sarebbe eccedente rispetto al profitto, perché la somma compensata risulterebbe inferiore a quella indicata nella confisca; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, richiamando l'unicità dell'episodio criminoso e la mancanza di una strategia sistematica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, osservando che la motivazione di merito era congrua nel valorizzare la qualità di unico amministratore, l'assenza di dipendenti e la prova dell'invio diretto dei modelli F24 dalla società. Il secondo motivo è stato giudicato generico e comunque non proponibile, perché la questione della confisca per equivalente non era stata devoluta al giudice d'appello. Il terzo motivo è stato respinto quanto alle attenuanti generiche perché attinente al trattamento sanzionatorio, e quanto alla sospensione condizionale perché nuova rispetto all'appello. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma incriminatrice è stata applicata alla condotta di omesso versamento di somme dovute mediante compensazione fraudolenta con crediti inesistenti.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Il procedimento di legittimità è stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, rendendo inammissibile l'istanza di udienza partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è stata ritenuta non sindacabile nei limiti prospettati in cassazione.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla sospensione condizionale della pena, censura ritenuta nuova perché non proposta in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto forma di critica alla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, quando la censura mira solo a prospettare una lettura alternativa delle prove.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito valorizzi elementi convergenti e univoci sulla riferibilità della condotta all'imputato, come la posizione di amministratore della società, l'assenza di soggetti delegati o dipendenti e gli esiti della prova documentale o testimoniale sulla trasmissione degli atti fiscali.
  • Le doglianze relative alla confisca per equivalente devono essere specifiche e devono essere state devolute al giudice di appello; in difetto, la questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle riguardanti attenuanti generiche e sospensione condizionale, sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o introducono questioni nuove non dedotte nei gradi precedenti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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