Cassazione Civile, Sentenza n. 8781/2020 del 12/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procuratore)
La controversia
La società ricorrente aveva acquistato un immobile con rogito del 24 agosto 1982 e aveva chiesto in primo grado la ripetizione di Euro 45.050,64, asseritamente versati in relazione a contratti di mutuo garantiti da ipoteche iscritte sull’immobile. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5070 del 2011, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società resistente e condannato l’attrice alle spese. In appello, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2714/2016, pubblicata il 29 giugno 2016 e notificata via PEC il 7 luglio 2016, riconobbe la legittimazione passiva della resistente ma rigettò la domanda, rilevando che l’appellante aveva chiesto i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. senza specificare il thema decidendum e probandum. La ricorrente propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Corte non ne ha esaminato il contenuto, poiché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità: pur avendo allegato la notificazione della sentenza d’appello, la ricorrente non aveva depositato la relativa relata; inoltre, il ricorso era stato spedito per la notificazione il 6 ottobre 2016, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e nel fascicolo non risultava disponibile la relata né la documentazione della notificazione PEC.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i tre motivi, perché la ricorrente, avendo dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC il 7 luglio 2016, doveva depositare con il ricorso la copia autentica della sentenza corredata dalla relazione di notificazione. La relata non era presente nell’incarto processuale e il ricorso era stato spedito per la notificazione il 6 ottobre 2016, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del 29 giugno 2016; non era quindi applicabile il principio di procedibilità fondato sulla notificazione del ricorso entro il termine breve dalla pubblicazione. Non ricorrevano neppure le condizioni per considerare la relata comunque disponibile alla Corte, né risultavano depositati la relata della notificazione telematica, il messaggio PEC e le relative ricevute. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
Se il ricorrente allega che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare con il ricorso la copia autentica della sentenza munita della relazione di notificazione; la mancanza comporta l’improcedibilità.
Ai sensi del medesimo art. 369, comma 1, il deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione.
La documentazione richiesta dall’art. 369 c.p.c. deve essere depositata nel termine previsto dalla disposizione, decorrente dall’ultima notificazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la declaratoria di improcedibilità comporta l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il deposito della copia autentica della sentenza senza la relazione di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
- La sanzione di improcedibilità non è esclusa dal principio che consente di considerare procedibile il ricorso notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione se, nel caso concreto, la notificazione del ricorso è avvenuta oltre tale termine.
- La mancanza della relata non determina improcedibilità se questa risulta comunque nella disponibilità della Corte, perché prodotta dalla controparte o acquisita tramite il fascicolo d’ufficio; per la notificazione via PEC occorre il tempestivo deposito della relata, del messaggio PEC e delle relative ricevute, ferme le specifiche possibilità di successivo deposito dell’attestazione di conformità richiamate dalla Corte.
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