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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21051/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione determinato dallo sgravio della cartella e dalla conseguente cessazione della materia del contendere. Non ha quindi esaminato nel merito l'unico motivo di ricorso e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza pronunciare sulle spese perché la società intimata non si era difesa. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRES per l'anno d'imposta 2008. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione e annullato le cartelle, ritenendo spettante alla contribuente la detrazione per spese di riqualificazione energetica prevista dai commi 344-349 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006 e dal d.m. n. 47 del 2007 anche per gli immobili oggetto dell'attività d'impresa, e non solo per quelli strumentali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso tale decisione. Successivamente, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che l'Ufficio periferico aveva già eseguito lo sgravio della cartella impugnata e chiedendo la rinuncia al ricorso in conformità a una risoluzione interna dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 344-349, L. n. 296 del 2006

    norma richiamata come base della detrazione per spese di riqualificazione energetica; il giudice di merito l'aveva letta estensivamente, ma la Cassazione non entra nel merito per sopravvenuto difetto di interesse.

  • d.m. n. 47 del 2007

    richiamato quale disciplina attuativa della detrazione per riqualificazione energetica; non vi è una valutazione di merito da parte della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato in capo all'Agenzia delle Entrate.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo, richiamata solo ai fini dell'esclusione del relativo obbligo nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene lo sgravio dell'atto impugnato e viene meno l'interesse all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere, se emerge dal contenuto degli atti prodotti in cassazione, impedisce l'esame del motivo di ricorso nel merito.
  • In assenza di attività difensiva dell'intimato, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti processuali per la relativa declaratoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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