Sentenza del 12/10/2016 n. 20512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro, emesso a seguito della rideterminazione in aumento del valore di un terreno compravenduto. La contribuente aveva contestato la validità dell'atto per difetto di motivazione, sostenendo che l'Ufficio non avesse allegato i documenti richiamati per applicare il criterio sintetico-comparativo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Ufficio ha impugnato la sentenza sostenendo che l'avviso riproducesse comunque il contenuto essenziale degli atti richiamati e consentisse alla contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso. L'obbligo motivazionale può essere assolto per relationem, senza allegazione integrale dell'atto richiamato, quando l'avviso ne riporti il contenuto essenziale, comprendente gli elementi necessari per individuare l'atto, il bene, il valore dichiarato e le ragioni della rettifica. La motivazione deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa e predisporre la difesa, ma non deve dimostrare già in questa fase la definitiva fondatezza probatoria della maggiore imposta. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
La motivazione dell'atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se richiama un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale.
L'allegazione integrale dell'atto richiamato non è necessaria quando l'avviso riproduce gli elementi essenziali sufficienti a identificare il documento, comprendere il criterio di rettifica e consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem mediante il riferimento ad altri atti o documenti, purché allegati oppure riprodotti nel loro contenuto essenziale.
La motivazione per relationem è legittima se il contribuente può individuare le parti dell'atto richiamato che sorreggono la pretesa fiscale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
L'Ufficio ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Codice di procedura civile, art. 384
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di merito, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la controversia, rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- In materia tributaria, un avviso di accertamento o rettifica può richiamare altri atti senza allegarli integralmente, purché riporti il loro contenuto essenziale e gli elementi necessari per comprendere la pretesa.
- La motivazione deve spiegare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il criterio di calcolo del maggior tributo; non è però necessario che contenga già tutta la prova definitiva della fondatezza dell'accertamento.
- Quando l'Ufficio applica un metodo sintetico-comparativo per stimare il valore di un bene, è sufficiente indicare il criterio utilizzato e i dati essenziali degli atti comparativi, lasciando la discussione sulla fondatezza concreta della stima alla fase contenziosa.
- Il contribuente può contestare la motivazione se l'avviso non consente di identificare l'atto richiamato, il bene comparato, i valori utilizzati o le ragioni dell'aumento; non basta invece lamentare la mancata allegazione integrale quando tali informazioni sono già riprodotte nell'avviso.
- La validità formale della motivazione e la fondatezza sostanziale della pretesa sono questioni distinte: la prima riguarda la possibilità di comprendere e contestare l'atto, mentre la seconda riguarda la prova effettiva del maggior valore e dell'imposta dovuta.
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