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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40576/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la decisione di primo grado in ordine a una condotta di minacce rivolte a ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti, finalizzata all'identificazione dell'imputata. Nel ricorso ha censurato l'apprezzamento del materiale probatorio, sostenendo in sostanza un diverso giudizio sui fatti e sulla ricostruzione della finalità delle minacce. Ha inoltre dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., senza però indicare elementi oggettivi idonei a fondare un errore sul fatto tale da far apparire come arbitrario l'atto del pubblico ufficiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul materiale probatorio investissero valutazioni di merito riservate alla Corte d'appello, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e priva di vizi logici, perché fondata su massime di अनुभवienza condivisibili e coerente con la decisione del Tribunale. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., la censura è stata ritenuta generica, poiché non sorretta da elementi oggettivi dai quali desumere un errore sul fatto relativo all'asserito atto arbitrario del pubblico ufficiale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di non punibilità può essere invocata solo in presenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore sul fatto tale da far apparire come arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; la mera deduzione è insufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e logicamente immune da vizi.
  • La finalità oppositiva di minacce rivolte contro agenti impegnati in un controllo può essere desunta dal giudice di merito attraverso massime di esperienza, purché la motivazione sia coerente con gli altri elementi acquisiti.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede una specifica allegazione di elementi oggettivi da cui risulti un errore sul fatto in relazione all'atto del pubblico ufficiale; la deduzione generica non consente il superamento del giudizio di responsabilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la conseguenza economica ex art. 616 c.p.p. è la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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