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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23842/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia riguarda una porzione di terreno della quale il condominio aveva chiesto e ottenuto in primo grado l'accertamento dell'usucapione della piena proprietà. La proprietaria originaria ha proposto appello oltre il termine breve/ordinario ritenendo di aver appreso solo in seguito dell'esistenza della sentenza di primo grado. La Corte d'appello ha dichiarato tardivo l'appello, ritenendo regolare la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che il giudice d'appello avesse errato nel considerare perfezionata la sequenza notificatoria e nel valorizzare fatti non contestati dal condominio, in particolare il momento in cui la sentenza le sarebbe stata concretamente conosciuta. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 157, 160, 171 e 291 c.p.c. e degli artt. 8 e 10 della L. n. 890/1982, lamentando che il plico contenente l'atto notificato fosse stato restituito al mittente dopo soli dieci giorni anziché restare in giacenza per sei mesi, con conseguente lesione del diritto di conoscenza dell'atto e mancato perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente verificato la regolarità del procedimento di notificazione, e la dedotta tardiva conoscenza effettiva della sentenza era irrilevante rispetto alla verifica della mera conoscibilità legale dell'atto. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, nel caso concreto, risultava prodotta l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e la relativa documentazione attestava la compiuta giacenza e la messa in grado del destinatario di conoscere la notificazione; pertanto, il successivo ritiro del piego non era necessario ai fini del perfezionamento della notifica. Ne è derivata la conferma della tardività dell'appello e, quindi, della decisione di merito resa in favore del condominio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con altresì l'ordine relativo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    è richiamato quale parametro per valutare la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine applicabile

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte ne conferma l'applicazione al caso concreto e ritiene regolare la sequenza notificatoria ai fini della conoscibilità legale dell'atto

  • art. 112 c.p.c.

    non risulta violato, perché il giudice d'appello era investito della verifica della regolarità della notificazione

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato, poiché la decisione si fonda sulla documentazione della notificazione e non su fatti estranei al thema decidendum

  • art. 157 c.p.c.

    è citato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 160 c.p.c.

    è citato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 171 c.p.c.

    è citato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 291 c.p.c.

    è citato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 8 L. n. 890/1982

    va letto in senso costituzionalmente orientato; il perfezionamento della notifica a mezzo posta richiede la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e delle attestazioni dell'agente postale

  • art. 10 L. n. 890/1982

    è richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta, ai fini del perfezionamento nei confronti del notificante rileva la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa attestante il deposito/compiuta giacenza, non essendo necessario attendere il decorso del termine semestrale della giacenza per la verifica della regolarità della notifica.
  • La conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario è distinta dalla sua conoscibilità legale: per stabilire la regolarità della notificazione conta il corretto svolgimento della sequenza procedimentale prevista dalla legge, non la prova della reale e soggettiva percezione dell'atto.
  • Il successivo ritiro del piego postale da parte del destinatario non incide sulla validità della notificazione già perfezionata, ma può al più rilevare ai fini della sanatoria di eventuali vizi per raggiungimento dello scopo.
  • Chi contesta la regolarità della notificazione deve allegare e dimostrare specificamente l'inesistenza dei presupposti di conoscibilità o l'impossibilità, non imputabile, di prendere cognizione del piego, eventualmente con gli strumenti processuali appropriati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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