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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29675/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22/10/2025, contestando l'apprezzamento del materiale probatorio e, in particolare, la ricostruzione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le censure riguardavano il dolo e il carattere oppositivo della condotta, ma la Corte di cassazione rileva che esse riproponevano questioni di merito già esaminate e decise in appello con motivazione congrua e puntuale, senza indicare specifici vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze investissero valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità e che fossero formulate in modo generico, perché meramente reiterative delle questioni già affrontate dalla Corte di appello con motivazione adeguata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La sentenza di merito aveva accertato il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo integrati il dolo e il carattere oppositivo della condotta; la Cassazione non rivede tale accertamento perché attinente al merito e sorretto da motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito sulla prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre in modo generico questioni già dedotte e decise nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla sussistenza del dolo e al carattere oppositivo della condotta, quando risolta mediante richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, è una doglianza di merito non deducibile come vizio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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