Cassazione Penale, Sentenza n. 17011/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (17/04/2023) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: chiedevano annullamento/riforma su più profili. I motivi dedotti erano sette: 1) violazione dell'art. 1-bis del d.l. n.132/2021 e carente verifica della rilevanza contra reum dei tabulati telefonici (art.192, comma 3 c.p.p.) e violazione dell'art.132 del codice della privacy; 2) incompatibilità dell'art.132 del codice della privacy con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7/9/2023 (C-162/22) che limiterebbe l'acquisizione dei tabulati ai delitti di grave criminalità; 3) carenza di motivazione sulla riconducibilità delle utenze ai ricorrenti, in luce di dichiarazioni contraddittorie dei testi; 4) travisamento della prova e mancata prova dell'identificazione degli imputati nelle intercettazioni; 5) violazione dell'art.61, n.5 c.p. (aggravante della minorata difesa) per mancato accertamento della consapevolezza circa l'assenza di sorveglianza dei capannoni; 6) violazione dell'art.625 n.5 c.p. e vizio di motivazione circa l'integrazione dell'aggravante in relazione al numero degli autori; 7) violazione dell'art.99 c.p. e illogicità nella valutazione della recidiva, senza considerare il decorso temporale e il contesto dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per ragione formale: mancava all'originale del ricorso un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio degli imputati assenti, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., norma applicabile ratione temporis alla decisione del 17/04/2023. Per tale motivo la Corte non ha esaminato i motivi di merito. In conseguenza della inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 1-bis d.l. n.132 del 2021, conv. dalla legge n.178 del 2021
art. 1-bis d.l. n.132/2021, conv. in legge n.178/2021
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'uso dei tabulati telefonici; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per la inammissibilità procedurale.
art. 132 Codice in materia di trattamento dei dati personali (cd. Codice della privacy)
Richiamato dai ricorrenti come norma che consentirebbe l'acquisizione dei tabulati per reati con pena massima pari almeno a 3 anni; la Corte non ha affrontato il conflitto con la giurisprudenza UE per via della inammissibilità.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Menziionato in ordine alla valutazione della rilevanza contra reum dei tabulati telefonici; eventuali censure sulla corretta applicazione non sono state esaminate per motivi formali.
Sentenza Corte di Giustizia UE 7/9/2023, proced. C-162/22
Corte di Giustizia UE, 7 settembre 2023, C-162/22
Riferimento giurisprudenziale invocato dai ricorrenti per sostenere che l'acquisizione dei tabulati sarebbe consentita solo per reati di 'grave criminalità'; la Cassazione non si è pronunciata sul contrasto tra tale giurisprudenza e la normativa nazionale a causa dell'inammissibilità.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater c.p.p.
Norma decisiva: impone che l'originale del ricorso contenga il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione/elezione di domicilio degli imputati assenti. La sua mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.33 e art.89, comma 3
d.lgs. n.150/2022, art.33; art.89, comma 3
La disposizione che ha introdotto l'art.581, comma 1-quater c.p.p. è stata applicata ratione temporis alla sentenza del 17/04/2023; la Corte ha ritenuto la norma applicabile e richiamabile come causa di inammissibilità.
Norma invocata per la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente.
art. 61, n.5 cod. pen.; art. 625, n.5 cod. pen.; art. 99 cod. pen.
art. 61 n.5 c.p.; art. 625 n.5 c.p.; art. 99 c.p.
Norme penali richiamate dai ricorrenti per contestare aggravanti e la recidiva; tali questioni non sono state esaminate dalla Cassazione per la inammissibilità procedurale.
Massime di principio
- La mancata produzione all'originale del ricorso per cassazione di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con la dichiarazione o l'elezione di domicilio (art.581, comma 1-quater c.p.p.) comporta inammissibilità assoluta del ricorso: prima verifica da effettuare sempre.
- La nuova causa di inammissibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica ratione temporis alle sentenze pronunciate dopo il termine transitorio; occorre dunque adeguare la documentazione difensiva alle modifiche normative intervenute.
- Se il ricorso è inammissibile per vizi formali rilevati d'ufficio, il merito non viene esaminato: questioni di grande rilievo sostanziale (es. compatibilità con giurisprudenza UE, acquisizione tabulati) restano quindi senza pronunciamento in cassazione.
- Il difensore dovrebbe, per prudenza, allegare sempre il mandato specifico conforme ai nuovi requisiti e verificare che contenga la dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la sentenza impugnata, specie quando l'imputato è stato assente nel corso del giudizio.
- Le impugnazioni che sollevano profili di diritto europeo o di diritto della privacy vanno comunque preservate formalmente; senza il rispetto dei requisiti processuali formali si rischia di perdere la chance di ottenere un pronunciamento sul conflitto normativa/giurisprudenza UE.
- In caso di ragionevole incertezza sull'applicabilità di una nuova norma procedurale, la scelta prudente del difensore è determinante per evitare declaratorie di inammissibilità e relative sanzioni economiche.
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