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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17011/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (17/04/2023) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: chiedevano annullamento/riforma su più profili. I motivi dedotti erano sette: 1) violazione dell'art. 1-bis del d.l. n.132/2021 e carente verifica della rilevanza contra reum dei tabulati telefonici (art.192, comma 3 c.p.p.) e violazione dell'art.132 del codice della privacy; 2) incompatibilità dell'art.132 del codice della privacy con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7/9/2023 (C-162/22) che limiterebbe l'acquisizione dei tabulati ai delitti di grave criminalità; 3) carenza di motivazione sulla riconducibilità delle utenze ai ricorrenti, in luce di dichiarazioni contraddittorie dei testi; 4) travisamento della prova e mancata prova dell'identificazione degli imputati nelle intercettazioni; 5) violazione dell'art.61, n.5 c.p. (aggravante della minorata difesa) per mancato accertamento della consapevolezza circa l'assenza di sorveglianza dei capannoni; 6) violazione dell'art.625 n.5 c.p. e vizio di motivazione circa l'integrazione dell'aggravante in relazione al numero degli autori; 7) violazione dell'art.99 c.p. e illogicità nella valutazione della recidiva, senza considerare il decorso temporale e il contesto dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per ragione formale: mancava all'originale del ricorso un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio degli imputati assenti, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., norma applicabile ratione temporis alla decisione del 17/04/2023. Per tale motivo la Corte non ha esaminato i motivi di merito. In conseguenza della inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1-bis d.l. n.132 del 2021, conv. dalla legge n.178 del 2021

    art. 1-bis d.l. n.132/2021, conv. in legge n.178/2021

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'uso dei tabulati telefonici; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per la inammissibilità procedurale.

  • art. 132 Codice in materia di trattamento dei dati personali (cd. Codice della privacy)

    Richiamato dai ricorrenti come norma che consentirebbe l'acquisizione dei tabulati per reati con pena massima pari almeno a 3 anni; la Corte non ha affrontato il conflitto con la giurisprudenza UE per via della inammissibilità.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Menziionato in ordine alla valutazione della rilevanza contra reum dei tabulati telefonici; eventuali censure sulla corretta applicazione non sono state esaminate per motivi formali.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE 7/9/2023, proced. C-162/22

    Corte di Giustizia UE, 7 settembre 2023, C-162/22

    Riferimento giurisprudenziale invocato dai ricorrenti per sostenere che l'acquisizione dei tabulati sarebbe consentita solo per reati di 'grave criminalità'; la Cassazione non si è pronunciata sul contrasto tra tale giurisprudenza e la normativa nazionale a causa dell'inammissibilità.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    Norma decisiva: impone che l'originale del ricorso contenga il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione/elezione di domicilio degli imputati assenti. La sua mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.33 e art.89, comma 3

    d.lgs. n.150/2022, art.33; art.89, comma 3

    La disposizione che ha introdotto l'art.581, comma 1-quater c.p.p. è stata applicata ratione temporis alla sentenza del 17/04/2023; la Corte ha ritenuto la norma applicabile e richiamabile come causa di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente.

  • art. 61, n.5 cod. pen.; art. 625, n.5 cod. pen.; art. 99 cod. pen.

    art. 61 n.5 c.p.; art. 625 n.5 c.p.; art. 99 c.p.

    Norme penali richiamate dai ricorrenti per contestare aggravanti e la recidiva; tali questioni non sono state esaminate dalla Cassazione per la inammissibilità procedurale.

Massime di principio

  • La mancata produzione all'originale del ricorso per cassazione di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con la dichiarazione o l'elezione di domicilio (art.581, comma 1-quater c.p.p.) comporta inammissibilità assoluta del ricorso: prima verifica da effettuare sempre.
  • La nuova causa di inammissibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica ratione temporis alle sentenze pronunciate dopo il termine transitorio; occorre dunque adeguare la documentazione difensiva alle modifiche normative intervenute.
  • Se il ricorso è inammissibile per vizi formali rilevati d'ufficio, il merito non viene esaminato: questioni di grande rilievo sostanziale (es. compatibilità con giurisprudenza UE, acquisizione tabulati) restano quindi senza pronunciamento in cassazione.
  • Il difensore dovrebbe, per prudenza, allegare sempre il mandato specifico conforme ai nuovi requisiti e verificare che contenga la dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la sentenza impugnata, specie quando l'imputato è stato assente nel corso del giudizio.
  • Le impugnazioni che sollevano profili di diritto europeo o di diritto della privacy vanno comunque preservate formalmente; senza il rispetto dei requisiti processuali formali si rischia di perdere la chance di ottenere un pronunciamento sul conflitto normativa/giurisprudenza UE.
  • In caso di ragionevole incertezza sull'applicabilità di una nuova norma procedurale, la scelta prudente del difensore è determinante per evitare declaratorie di inammissibilità e relative sanzioni economiche.

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