Ordinanza n. 595/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento in parte qua, - del decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano RG. 4856/2024 prot.100984 del 13/06/2024 avente a oggetto “Procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo V Parte IV. Risultati delle indagini ai sensi degli artt. 244-245 relativi ai superamenti riscontrati presso il Sito di Interesse Nazionale di Sesto San Giovanni, comparto "Ex Vulcano”. Comune di Sesto San Giovanni (MI)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalle ricorrenti; e in particolare: - della nota della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche, 24 settembre 2021, prot. n.145483, avente a oggetto “Sito di bonifica di interesse nazionale di Sesto San Giovanni (MI). Comparti ex Vulcano e Deca Passavant. Procedimento ai sensi degli artt. 244-245 c. 2 del D.Lgs. 152/06. Aggiornamento”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano sui risultati delle indagini e sui superamenti riscontrati presso il sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, comparto ex Vulcano, nonché nota di aggiornamento del procedimento
Esito
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'annullamento, in parte qua, del decreto dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Milano ha definito i risultati delle indagini relative ai superamenti riscontrati nel comparto ex Vulcano del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006. È stata altresì impugnata una precedente nota di aggiornamento del procedimento e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le specifiche censure rivolte agli atti ambientali. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalle ricorrenti una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, l'aggiornamento della situazione fattuale e degli eventuali atti sopravvenuti, nonché indicazioni sull'eventuale necessità di ulteriore istruttoria e sull'esistenza di ricorsi connessi. Ha inoltre richiesto alle amministrazioni resistenti chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. Le ricorrenti devono dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se persista l'interesse alla decisione; in caso positivo devono aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti, precisare se sia necessaria ulteriore istruttoria e segnalare eventuali ricorsi connessi. La Città Metropolitana e le altre amministrazioni intimate devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati con la documentazione di corredo, ove non già depositati. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di confermare l'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza dispone anche la comunicazione alle parti costituite e alle amministrazioni evocate in giudizio.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa del procedimento relativo agli accertamenti dei superamenti e all'individuazione dei responsabili della contaminazione, richiamato negli atti impugnati.
La disposizione è richiamata quale base del procedimento ambientale oggetto di causa e delle indagini relative ai superamenti riscontrati.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l'ordinanza lo richiama per valutare l'eventuale inerzia della parte nella conferma dell'interesse.
Richiamato tra le norme sui poteri istruttori esercitati dal collegio.
L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e comportare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato tra le disposizioni applicate per l'adozione e la gestione dell'ordinanza nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale inerzia può essere valutata, se inequivoca alla luce del contesto processuale, come sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di elementi di incertezza sull'attualità dell'interesse o sull'evoluzione della vicenda sostanziale, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire dalle parti aggiornamenti sui fatti e sugli atti sopravvenuti, verificare l'eventuale connessione con altri giudizi e stabilire la corretta calendarizzazione della causa.
- La richiesta di conferma dell'interesse alla decisione non costituisce un mero adempimento formale: l'inosservanza del termine assegnato può assumere rilievo processuale ai fini della dichiarazione di improcedibilità, quando il comportamento omissivo esprima in modo implicito ma inequivoco l'attuale disinteresse alla controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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