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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22031/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. (quest'ultimo riqualificato e ritenuta la continuazione), deducendo: 1) nullità per violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 per mancata celebrazione dell'udienza nella forma orale nonostante istanza tempestiva di trattazione orale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di falso (art. 474 c.p.); 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p.; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) per il modesto valore della merce; 5) eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo preliminare relativo alla nullità per violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020: è stato accertato che il difensore aveva rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, ma la sentenza d'appello è stata emessa in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, violando il diritto al contraddittorio (art. 111 Cost.) e l'art. 6 CEDU. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per un nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti dalla declaratoria di nullità e non sono stati valutati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 23 D.L. 149/2020

    Il Collegio ha ritenuto che, nel periodo della disciplina emergenziale Covid-19, se il difensore richiede tempestivamente la trattazione orale, lo svolgimento del processo in camera di consiglio senza partecipazione delle parti integra una nullità generale per violazione del contraddittorio.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato nella fase di deposito delle conclusioni scritte dal Procuratore Generale; utilizzato come riferimento procedurale per le modalità di deposito delle conclusioni.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La nullità rilevata è qualificata come nullità di ordine generale, rilevabile in cassazione, in quanto attiene al rispetto del contraddittorio.

  • art. 180 c.p.p.

    Normativa di riferimento in tema di effetti e rimedi della nullità processuali; applicata per l'accertamento dell'annullamento della sentenza d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Tutela del diritto al giusto processo e al contraddittorio; la sentenza ha ritenuto violato tale principio a causa della mancata trattazione orale richiesta.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro di conformità: il mancato svolgimento dell'udienza orale ha determinato violazione del diritto a un processo equo.

  • art. 474 c.p.

    Riferimento al reato di falso per il quale il ricorrente era stato dichiarato responsabile in appello; la Corte di Cassazione non ha valutato il merito di tale capo a causa dell'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 648 c.p. (e art. 648 comma quarto c.p.)

    Riferimento al reato di ricettazione per il quale la Corte d'appello aveva condannato il ricorrente; anche questo capo è rimasto non valutato nel merito per effetto dell'annullamento procedurale.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la difesa aveva lamentato la mancata rinnovazione, ma la questione è risultata assorbita dalla declaratoria di nullità.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto che la difesa riteneva applicabile per il modesto valore della merce; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito essendo intervenuta l'annullamento per nullità.

Massime di principio

  • Se il difensore formula tempestiva e documentata richiesta di trattazione orale durante le misure emergenziali (norma art. 23 D.L. emergenziale), la celebrazione del giudizio in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti può determinare una nullità generale rilevabile in cassazione per violazione del contraddittorio.
  • La prova documentale della richiesta (PEC, ricevute, deposito in cancelleria) è determinante: conservare copia dell'istanza e della prova di invio è essenziale per far valere la nullità.
  • Quando la Cassazione accerta una nullità procedurale di ordine generale, di norma annulla la decisione impugnata e dispone la trasmissione ad altra sezione per nuovo giudizio, con conseguente assorbimento dei motivi di merito eventualmente proposti.
  • Questioni di merito (valutazione degli elementi costitutivi del reato, rinnovazione dell'istruttoria, applicazione dell'art. 131-bis) possono restare non esaminate se sopravvengono vizi procedurali capaci di determinare l'annullamento; è quindi importante eccepire contestualmente profili processuali e di merito.
  • In appello, se si ritiene necessario rinnovare l'istruttoria ex art. 603 c.p.p., occorre formulare richiesta specifica e motivata e verificarne il concreto esame in udienza, perché la mancata rinnovazione può costituire motivo di impugnazione ma può essere assorbita da altri vizi procedurali più gravi.
  • Per reati di modesto valore, valutare e contestare tempestivamente la possibile applicazione dell'art. 131-bis c.p. e fornire elementi chiari sul valore economico può essere decisivo prima che il giudizio d'appello si svolga in assenza della trattazione orale.

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