Cassazione Civile, Ordinanza n. 04831/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il de cuius aveva proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, contro il decreto del Tribunale di Ivrea che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una ditta individuale. Dopo il deposito del ricorso, l'unico erede del ricorrente si è costituito in giudizio e ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con la curatela fallimentare, depositando atto di rinuncia al ricorso e alle domande, con accettazione da parte del difensore del fallimento munito di procura speciale. La questione decisa dalla Corte non attiene al merito dei tre motivi, ma agli effetti processuali della rinuncia accettata e alla conseguente estinzione del giudizio, nonché all'applicabilità o meno del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo la compensazione delle spese come concordato tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando interviene nei presupposti di legge, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.
L'accettazione della rinuncia da parte della controparte esclude la condanna del rinunciante alle spese, secondo quanto rilevato dalla Corte nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Ha inserito nel d.P.R. 115/2002 il meccanismo del c.d. raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- L'accettazione della rinuncia preclude la condanna del rinunciante alle spese quando le parti abbiano concordato la compensazione.
- Il c.d. raddoppio del contributo unificato non è applicabile alla rinuncia al ricorso, poiché la disciplina eccezionale si riferisce solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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