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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31704/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato dalla destrezza (sottrazione di un telefono cellulare) con più motivi: 1) carenza di motivazione sulla presunta nullità delle ordinanze dibattimentali che avrebbero sospeso la prescrizione; 2) vizio di motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche; 3) mancata considerazione della circostanza attenuante dell'immediata restituzione del bene; 4) illegittima utilizzazione, ai fini della condanna, di affermazioni contenute nella querela della persona offesa; 5) mancanza dell'elemento soggettivo per effetto dell'alterazione alcolica degli imputati; 6) assenza di volontà punitiva nella querela (difetto della condizione di procedibilità); 7) insussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 8) contestazione del concorso nel reato attribuito al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o privi di specificità i motivi: il difetto di condizione di procedibilità (motivo 6) è infondato perché la sottoscrizione del verbale di "denuncia-querela" manifesta la volontà punitiva; le censure sui profili probatori (compreso il concorso e l'elemento soggettivo) configurano una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione e pertanto sono inammissibili; le doglianze sull'utilizzabilità di brani della querela sono generiche e non specificano la decisività del vizio; l'esclusione delle attenuanti e della causa di non punibilità per particolare tenuità è stata motivata coerentemente dalla Corte territoriale (rilevando, tra l'altro, dati sensibili nel telefono). Inoltre il primo motivo relativo alla sospensione della prescrizione è privo di interesse, essendosi estinto la prescrizione del reato in data successiva alla sentenza di secondo grado. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi di ricorso in cassazione alle questioni ammesse; qui il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dall'articolo

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Imposta il perimetro del sindacato della Cassazione: la rivalutazione del fatto e della prova è preclusa; pertanto i motivi che chiedono mera riconsiderazione probatoria sono inammissibili

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dal ricorrente (immediata restituzione); la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che le modalità fattuali non consentivano di riconoscerla

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha valutato negativamente l'applicabilità alla luce della presenza nel telefono di dati sensibili e delle modalità della condotta

  • art. 157, primo comma, e art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Norme sulla prescrizione; la Corte ha calcolato che il termine prescrizionale si è estinto dopo la sentenza di secondo grado, rendendo privo di interesse il motivo relativo alle sospensioni

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede che le cause di non punibilità possano essere rilevate solo se il ricorso sia ammissibile; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce dichiarazioni su cause di non punibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze per ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Dispositivo procedurale richiamato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; utilizzato nel procedimento

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile chiedere la mera riconsiderazione del merito probatorio: i motivi che mirano solo a rimodulare il valore delle prove sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La sottoscrizione di un verbale qualificato come "denuncia-querela" è di per sé rilevante per la volontà punitiva della persona offesa; circostanze fattuali favorevoli alla parte non sempre escludono la condizione di procedibilità
  • Le eccezioni di inutilizzabilità di atti o di travisamento probatorio devono essere specifiche: occorre indicare gli atti affetti dal vizio e spiegare la loro incidenza decisiva sul complesso probatorio o il motivo sarà dichiarato generico e inammissibile
  • La prova dell'elemento soggettivo (dolo) può essere desunta dalle modalità esecutive del fatto e dalle circostanze concrete; l'alterazione alcolica non esclude automaticamente il dolo se le modalità sono compatibili con l'intento
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva: anche il rapido recupero del bene o il suo scarso valore possono non essere determinanti se vi sono elementi (es. dati sensibili) che aumentano la gravità o il pericolo per la vittima
  • Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza di secondo grado ma prima dell'esito del ricorso per cassazione, l'inammissibilità del ricorso può impedire di far rilevare le cause di estinzione o non punibilità in sede di legittimità
  • Un ricorso in cassazione inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale verificare preventivamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi

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