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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (factor)

La controversia

La controversia nasce da un contratto-quadro di factoring stipulato nel 2006, con cessione pro solvendo di crediti presenti e futuri della società cedente a favore del factor. Tra il 2010 e il 2011 la cedente trasferì al factor un rilevante portafoglio di crediti futuri verso alcuni debitori, che accettarono la cessione. Nel 2012 la cedente, ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, ottenne dal tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in essere con il factor relativi a crediti ancora da riscuotere e invitò i debitori ceduti a pagare al commissario/alla procedura; i debitori pagarono quindi alla procedura, pur dopo diffida del factor a pagare a lui. Il factor convenne in giudizio i debitori per l'accertamento della propria titolarità esclusiva dei crediti e la condanna al pagamento. I convenuti sostennero di avere estinto il debito con effetto liberatorio pagando in buona fede alla procedura concordataria e, in via riconvenzionale subordinata, chiesero la restituzione di quanto eventualmente dovuto al factor. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda del factor, ritenendola sostanzialmente un'impugnazione del decreto ex art. 169-bis l. fall.; la Corte d'appello confermò. In cassazione il factor ha denunciato: 1) violazione della disciplina sullo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato, perché il provvedimento autorizzativo non poteva incidere sui diritti dei terzi e le contestazioni andavano esaminate in cognizione ordinaria; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché se il provvedimento avesse avuto natura decisoria la domanda sarebbe dovuta essere rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile; 3) violazione delle norme sul contratto in corso di esecuzione, sostenendo che il factoring non poteva essere sciolto quanto ai crediti già ceduti e che la nozione di contratto pendente andava letta in coerenza con l'art. 72 l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui i provvedimenti ex art. 169-bis l. fall. non sono impugnabili con i rimedi contro i provvedimenti decisori, ma le contestazioni sugli effetti dello scioglimento e sui crediti derivanti dal rapporto devono essere fatte valere in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice civile. Ha escluso, invece, la nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito esponeva comunque la ratio decidendi in modo comprensibile. L'esame della corretta estensione della nozione di contratto in corso di esecuzione è rimasto assorbito e sarà valutato dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 169-bis l. fall.

    Il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento o sospensione del contratto pendente nel concordato ha natura amministrativa e non decisoria; i terzi interessati possono contestarne gli effetti in sede di cognizione ordinaria.

  • art. 26 l. fall.

    Non è il rimedio processuale per far valere in cognizione ordinaria le contestazioni sui diritti derivanti dallo scioglimento del contratto pendente, salvo i profili propri dei reclami previsti dalla legge fallimentare.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    I provvedimenti ex art. 169-bis l. fall. non sono ricorribili ex art. 111 Cost. perché privi dei requisiti di decisorietà e definitività.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se rende comprensibile la ratio decidendi; non occorre esaminare tutte le argomentazioni delle parti.

  • art. 72 l. fall.

    Richiamato come parametro sistematico nel terzo motivo per la nozione di rapporti pendenti, ma la Corte non ha deciso sul punto per assorbimento.

  • art. 42 Cost.

    Censurato nel primo motivo, senza che la Corte vi sviluppi un'autonoma ratio decisoria.

  • art. 2098 c.c.

    Censurato nel primo motivo, senza svolgimento di una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 43 l. fall.

    Richiamato nelle difese dei curatori per la definizione prioritaria della causa, senza incidenza sul decisum.

Massime di principio

  • I provvedimenti che autorizzano lo scioglimento o la sospensione di contratti pendenti nel concordato preventivo non hanno natura decisoria sui diritti soggettivi delle parti o dei terzi, sicché non esauriscono la tutela giurisdizionale e non precludono azioni di cognizione ordinaria.
  • Il terzo che si ritenga leso dagli effetti negoziali dello scioglimento autorizzato può far valere in un autonomo giudizio ordinario l'insussistenza dei presupposti dello scioglimento e le questioni relative ai crediti derivanti dal rapporto.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la mancata confutazione analitica di ogni deduzione di parte.
  • Quando una questione di diritto processuale conduce alla cassazione della sentenza, le ulteriori censure che presuppongano il riesame del merito possono restare assorbite e saranno esaminate dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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