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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10966/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova originariamente concessa al condannato, ritenendo significative alcune condotte tenute durante l'esecuzione del beneficio: richieste di somme a una persona molto più anziana per il preteso pagamento di spese ospedaliere inesistenti, ulteriore trasferimento di denaro in suo favore da parte del medesimo anziano e comportamento scarsamente collaborativo nei confronti dell'UEPE, limitato a rivendicazioni di varia natura. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la conclusione del tribunale sulla revoca. La Corte rileva che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito e che la motivazione dell'ordinanza impugnata era adeguata e priva di vizi logici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze. Ha confermato la revoca dell'affidamento in prova disposta dal tribunale di sorveglianza, ritenendo che la motivazione fosse adeguata e che le condotte accertate dimostrassero l'inaffidabilità del condannato e l'incapacità di gestire correttamente il beneficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La decisione riguarda la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale; il testo non richiama espressamente la norma, ma il riferimento al beneficio e alla sua revoca consente solo di collocare la vicenda nell'ambito dell'istituto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del compendio fattuale o una rivalutazione del merito, quando il provvedimento impugnato sia sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La revoca dell'affidamento in prova può essere confermata quando le condotte tenute dal beneficiario durante l'esecuzione evidenzino inaffidabilità e incapacità di gestire correttamente la misura alternativa.
  • La denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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