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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 797 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella di pagamento Imposta di bollo - Notifica oltre il termine triennale - prescrizione estintiva - non accolta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della cartella sostenendo che la notifica fosse avvenuta oltre il termine triennale previsto per l'azione di recupero dell'imposta. In particolare, ha invocato la prescrizione estintiva prevista dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, convertito nella legge n. 60 del 1986. La questione riguardava anche il modo di calcolare il termine: ai sensi dell'art. 2963 c.c., il giorno iniziale non si computa e la prescrizione si compie allo spirare dell'ultimo istante del giorno finale, calcolato secondo il calendario comune.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. Il termine triennale deve essere calcolato secondo il calendario comune, escludendo il giorno iniziale e considerando compiuta la prescrizione soltanto allo scadere dell'ultimo istante del giorno, mese e anno corrispondenti. Pertanto, una notifica effettuata entro tale momento non è tardiva e non può essere annullata per intervenuta prescrizione. La decisione è conforme a Cassazione civile, sez. lav., 27 gennaio 1987, n. 757.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, convertito nella legge n. 60 del 1986

    L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse indebitamente corrisposte dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    La norma stabilisce un termine triennale per l'azione dell'amministrazione finanziaria diretta al recupero dell'imposta. La prescrizione non si considera maturata prima della scadenza dell'ultimo istante dell'ultimo giorno utile.

  • Art. 2963, comma 2, del codice civile

    La prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

    Il giorno iniziale non viene conteggiato; il termine scade alla fine del giorno corrispondente, calcolato secondo il calendario comune. La regola si applica anche ai termini annuali o pluriennali previsti per l'esercizio di diritti.

  • Cassazione civile, sez. lav., 27 gennaio 1987, n. 757

    La Corte ha chiarito che i termini espressi in anni si calcolano secondo il calendario comune e non mediante il semplice conteggio del numero dei giorni; la scadenza si verifica nell'ultimo istante del giorno, mese e anno corrispondenti all'evento iniziale, con esclusione del giorno di inizio.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale prevede un termine triennale di prescrizione, occorre individuare con precisione il giorno iniziale e il fatto da cui decorre il termine.
  • Nel computo dei termini a giorni, mesi o anni, il giorno iniziale normalmente non si conta, mentre il termine scade alla fine del giorno finale corrispondente.
  • Una notifica eseguita entro l'ultimo istante del giorno di scadenza è, in linea generale, tempestiva e non è inficiata dalla prescrizione.
  • Per valutare la tardività di una cartella o di un atto di riscossione è necessario confrontare la data di decorrenza del termine con la data effettiva di notifica, applicando il calendario comune e verificando eventuali norme speciali o cause di sospensione e interruzione.
  • La mera percezione che siano trascorsi tre anni non è sufficiente: la prescrizione deve risultare dal corretto calcolo giuridico del termine e dalla verifica dell'eventuale efficacia di atti interruttivi.

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