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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33235/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo sopravvenuto e dell'istanza congiunta delle parti, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro una decisione di primo grado sfavorevole, resa in relazione a un avviso di accertamento ICI 2007 emesso dal Comune. Il ricorso era affidato a sei motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo transattivo che definiva integralmente la controversia e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38, D.Lgs. 546/1992

    La decisione è coerente con la cessazione della materia del contendere nel processo tributario per effetto della definizione transattiva della lite, anche se nel testo trasmesso non è espressamente richiamato il numero dell'articolo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità sopravviene per effetto della definizione della controversia.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un'istanza congiunta, supportata da un accordo transattivo che definisce integralmente la controversia, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione transattiva della lite può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se la ragione di inammissibilità o improcedibilità è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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