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Sentenza

Sentenza n. 16069/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023-2024, con provvista di euro 500

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 3279/2025, pubblicata il 17 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023-2024 e condannato il Ministero all’immediata attivazione della carta con una provvista complessiva di euro 500. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge. Il Ministero si è costituito con una memoria di pura forma e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: rileva che il titolo è passato in giudicato, è stato notificato nelle forme di legge e che è decorso il termine di 120 giorni per l’adempimento. In assenza di chiarimenti o indicazioni del Ministero, riconosce fondata la pretesa di esecuzione e precisa che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ordina al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente; è prevista la facoltà di delega e l’incarico è senza compenso. Non dispone allo stato la penalità di mora, che potrà essere chiesta in caso di persistente inottemperanza. Dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, per quanto di rispettiva competenza. Condanna il Ministero a pagare le spese, liquidate in euro 800 oltre accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice assicura l’attuazione del diritto riconosciuto dal titolo definitivo, senza riaprire il sindacato sui presupposti della pretesa già accertata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    L’azione di ottemperanza è proposta dopo la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con il presente gravame, la ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe nella parte in cui il Tribunale Civile di Roma, nell’accogliere il ricorso da costei proposto, “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per l’ anno scolastico 2023-2024e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 500,00”.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023-2024, già accertato dal giudicato civile e da attuare in ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine previsto per l’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione in presenza dell’inadempimento.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: l’amministrazione è tenuta a dare attuazione alla pretesa accertata nel titolo.
  • In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere su richiesta della parte interessata dopo la scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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